C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 60 del 03/05/2018 – Delibera – gara del 28/ 4/2018 SPORTING LANDRIANO – LA SPEZIA CALCIO
gara del 28/ 4/2018 SPORTING LANDRIANO - LA SPEZIA CALCIO La società Sporting Landriano non si é presentata per la disputa della gara a margine.
Non essendo pervenuta da parte della Società stessa idonea documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore, in applicazione degli art. 53 commi 2 e 7 e 55 comma 1 delle N.O.I.F.
DELIBERA
a) di comminare alla Società Sporting Landriano la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 , penalizzando altresì la stessa di un punto in classifica giusto il disposto dell'art. 17 comma 3 del C.G.S.;
b) di comminare alla Società Sporting Landriano la sanzione dell'ammenda pari ad euro 100,00 -1º Rinunzia - cosi come stabilita, in relazione alla categoria d'appartenenza, dalle Decisioni Ufficiali della L.N.D. per la Stagione Sportiva 2017/2018 pubblicate sul C.U. n. 1 del 1.07.2017.