C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 19/10/2017 – Delibera – Deferimento della Procura Federale del 4.9.2017 a carico di: ALLEVI Enrico, tesserato in qualità di calciatore della US Castelvetro Incrociatello, nella stagione sportiva 2016/2017, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS, nonché dell’art. 22 comma 6 del CGS per aver preso parte alle gare del campionato di 1° categoria girone H disputate in data 4.9.2016, 11.9.2016, 18.9.2016, 25.9.2016, 2.10.2016, 9.10.2016, 16.10.2016, 23.10.2016 e 30.10.2016, nonostante fosse stato squalificato per una gara dal Giudice Sportivo provvedimento pubblicato sul CU n. 67 del 5.5.2016; MAGISTRATI Federico, vice Presidente della US Castelvetro Incrociatello, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS, nonché dell’art. 22 comma 6 del CGS, per aver sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte delle gare del campionato di 1° categoria girone H disputate in data 4.9.2016, 11.9.2016, 18.9.2016 e 2.10.2016, dove figurava il calciatore ALLEVI Enrico che non aveva titolo a prendere parte alle suddette gare in quanto squalificato; AZZALI Fausto, dirigente della US Castelvetro Incrociatello, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS, nonché dell’art. 22 comma 6 del CGS, per aver sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte delle gare del campionato di 1° categoria girone H disputate in data 25.9.2016, 2.10.2016, 9.10.2016, 16.10.2016, 23.10.2016 e 30.10.2016, dove figurava il calciatore ALLEVI Enrico che non aveva titolo a prendere parte alle suddette gare in quanto squalificato; SCARINZI Roberto, allenatore della US Castelvetro Incrociatello, nella stagione sportiva 2016/2017, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS, nonché dell’art. 22 comma 6 del CGS, per aver schierato nella formazione delle gare del campionato di 1° categoria girone H disputate in data 4.9.2016, 11.9.2016, 18.9.2016, 25.9.2016, 2.10.2016, 9.10.2016, 16.10.2016, 23.10.2016 e 30.10.2016, il calciatore ALLEVI Enrico, nonostante quest’ultimo fosse stato squalificato per una gara dal Giudice Sportivo provvedimento pubblicato sul CU n. 67 del 5.5.2016; US Castelvetro Incrociatello, a titolo di responsabilità oggettiva ex Art. 4 comma 2 CGS per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati.

Deferimento della Procura Federale del 4.9.2017 a carico di:

ALLEVI Enrico, tesserato in qualità di calciatore della US Castelvetro Incrociatello, nella stagione sportiva 2016/2017, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS, nonché dell'art. 22 comma 6 del CGS per aver preso parte alle gare del campionato di 1° categoria girone H disputate in data 4.9.2016, 11.9.2016, 18.9.2016, 25.9.2016, 2.10.2016, 9.10.2016, 16.10.2016, 23.10.2016 e 30.10.2016, nonostante fosse stato squalificato per una gara dal Giudice Sportivo provvedimento pubblicato sul CU n. 67 del 5.5.2016; MAGISTRATI Federico, vice Presidente della US Castelvetro Incrociatello, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS, nonché dell'art. 22 comma 6 del CGS, per aver sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte delle gare del campionato di 1° categoria girone H disputate in data 4.9.2016, 11.9.2016, 18.9.2016 e 2.10.2016, dove figurava il calciatore ALLEVI Enrico che non aveva titolo a prendere parte alle suddette gare in quanto squalificato; AZZALI Fausto, dirigente della US Castelvetro Incrociatello, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS, nonché dell'art. 22 comma 6 del CGS, per aver sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte delle gare del campionato di 1° categoria girone H disputate in data 25.9.2016, 2.10.2016, 9.10.2016, 16.10.2016, 23.10.2016 e 30.10.2016, dove figurava il calciatore ALLEVI Enrico che non aveva titolo a prendere parte alle suddette gare in quanto squalificato; SCARINZI Roberto, allenatore della US Castelvetro Incrociatello, nella stagione sportiva 2016/2017, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS, nonché dell'art. 22 comma 6 del CGS, per aver schierato nella formazione delle gare del campionato di 1° categoria girone H disputate in data 4.9.2016, 11.9.2016, 18.9.2016, 25.9.2016, 2.10.2016, 9.10.2016, 16.10.2016, 23.10.2016 e 30.10.2016, il calciatore ALLEVI Enrico, nonostante quest'ultimo fosse stato squalificato per una gara dal Giudice Sportivo provvedimento pubblicato sul CU n. 67 del 5.5.2016; US Castelvetro Incrociatello, a titolo di responsabilità oggettiva ex Art. 4 comma 2 CGS per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati.

 

 

 

Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito, sentiti i deferiti in contraddittorio con il rappresentante della Procura, - preso atto che il rappresentante della Procura ha chiesto di comminare ai deferiti in ordine alle violazioni contestate nell'atto di deferimento le seguenti sanzioni: per ALLEVI Enrico mesi due e giorni 15 di squalifica, per MAGISTRATI Federico mesi due di inibizione, per AZZALI Fausto mesi due di inibizione; per SCARINZI Roberto mesi due di squalifica; per la società US CASTELVETRO INCROCIATELLO sei punti di penalizzazione da scontare nel campionato di 1° categoria stagione sportiva 2017/2018. - rilevato che il deferito SCARINZI Roberto ha chiesto di essere assolto in quanto non ha sottoscritto la distinta ed ha impiegato il calciatore su indicazione della società la quale è tenuta a segnargli se un calciatore può giocare o meno in quanto squalificato o meno; - rilevato altresì che gli altri deferiti hanno chiesto il minimo delle sanzioni stante la loro buona fede nel comportamento che deve essere considerato unitario nel suo svolgersi; ****** Il Tribunale Federale Territoriale, OSSERVA Dagli atti depositati nel giudizio emerge che il calciatore della US CASTELVETRO INCROCIATELLO ha preso parte alle gare del campionato di 1° categoria girone H disputate in data 4.9.2016, 11.9.2016, 18.9.2016, 25.9.2016, 2.10.2016, 9.10.2016, 16.10.2016, 23.10.2016 e 30.10.2016, nonostante fosse stato squalificato per una gara dal Giudice Sportivo provvedimento pubblicato sul CU n. 67 del 5.5.2016 e quindi era in posizione irregolare. Dai suddetti atti emerge altresì che le distinte di queste gare sono state sottoscritte in parte da MAGISTRATI Federico ed in parte da AZZALI Fausto, entrambi in qualità di dirigenti accompagnatori della US CASTELVETRO INCROCIATELLO e che l'allenatore SCARINZI Roberto non ha sottoscritto alcuna distinta. Ne consegue che l'allenatore non può essere ritenuto responsabile dell'inserimento nelle distinte del predetto calciatore e quindi del suo schieramento nella gara. Si devono invece ritenere responsabili della violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS, nonché dell'art. 22 comma 6 del CGS, sia i dirigenti accompagnatori, MAGISTRATI Federico ed AZZALI Fausto, sia il calciatore, ALLEVI Enrico, nonché la società US CASTELVETRO INCROCIATELLO ex Art. 4 comma 2 CGS. Alla luce della gravità dei suddetti comportamenti, non volontari, si ritiene equo comminare le sanzioni qui di seguito indicate. Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale, ASSOLVE l'allenatore SCARINZI Roberto e CONDANNA ALLEVI Enrico a tre giornate di squalifica; MAGISTRATI Federico a mesi due di inibizione; AZZALI Fausto a mesi due di inibizione; la società US CASTELVETRO INCROCIATELLO a quattro punti di penalizzazione da scontare nel campionato di 1° categoria stagione sportiva 2017/2018 ed Euro 300,00 di ammenda.

Manda alla Segreteria di comunicare direttamente agli interessati il presente provvedimento, nonché di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

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