C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 26/10/2017 – Delibera – Deferimento della Procura Federale del 12.9.2017 a carico di: SSD LOMELLINA CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva ex Art. 4 comma 2 CGS per i comportamenti posti in essere dal calciatore minorenne, PIEDINOVI Samuele, per violazione della clausola compromissoria ex Art. 1 bis e 15, comma 1, del CGS.
- della Procura Federale del 12.9.2017 a carico di:
- LOMELLINA CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva ex Art. 4 comma 2 CGS per i comportamenti posti in essere dal calciatore minorenne, PIEDINOVI Samuele, per violazione della clausola compromissoria ex Art. 1 bis e 15, comma 1, del CGS.
Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito, sentiti i deferiti in contraddittorio con il rappresentante della Procura, - preso atto che il calciatore PIEDINOVI Samuele è stato assolto dalle violazioni ascrittegli con provvedimento di questo Tribunale pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 23.3.2017; - rilevato che il rappresentante della Procura ha chiesto di comminare alla società deferita le sanzioni che meglio riteneva opportune alla luce delle violazioni oggetto di contestazione e che la società deferita ha chiesto l'assoluzione non potendo ritenersi responsabile oggettivamente di un comportamento tenuto dal proprio tesserato che non costituisce violazione della normativa federale, mancando quindi il presupposto per l'applicazione della responsabilità oggettiva. OSSERVA dagli atti depositati nel giudizio emerge che il calciatore, PIEDINOVI Samuele, è stato assolto dal comportamento ascrittogli violazione della clausola compromissoria ex Art. 1 bis e 15, comma 1, del CGS.
Ne consegue che la SSD LOMELLINA CALCIO non può ritenersi responsabile oggettivamente in relazione a tale comportamento che non costituisce violazione delle norme federali come sancito nel provvedimento assunto da questo Tribunale e pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 23.3.2017. Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale, ASSOLVE la SSD LOMELLINA CALCIO. Manda alla Segreteria di comunicare direttamente agli interessati il presente provvedimento, nonché di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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