C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 08/02/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 20 dicembre 2017 a carico di MARZELLA Filippo, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 e dell’Art. 10, comma 2, del CGS, per aver partecipato in qualità di calciatore nella squadra ASD Cantù Sanpaolo a quattro gare del campionato di I° Categoria Gir. B (TAVERNOLA/CANTU’ SANPAOLO del 1.2.2017, CANTU’ SANPAOLO/REAL ANZANO del 5.2.2017, SERENISSIMA CALCIO/CANTU’ SANPAOLO del 12.2.2017, CANTU’ SANPAOLO/PORTICHETTO del 19.2.2017) in posizione irregolare, non essendo tesserato per la predetta società; NOVELLI Gennaro, Presidente della società ASD CANTU’ SAN PAOLO, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 e dell’Art. 10, comma 2, del CGS in relazione all’Art. 39 NOIF, per non avere impedito al calciatore MARZELLA Filippo di prendere parte alle gare di cui sopra in posizione irregolare; AGNOLETTO Andrea, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 e dell’Art. 10, comma 2, del CGS in relazione all’Art. 39 NOIF per aver sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore della ASD Cantù Sanpaolo, le distinte delle gare TAVERNOLA/CANTU’ SANPAOLO del 1.2.2017 e SERENISSIMA CALCIO/CANTU’ SANPAOLO del 12.2.2017 (Campionato I° Categoria Gir. B) in cui ha preso parte il calciatore MARZELLA Filippo, in posizione irregolare non essendo tesserato per la predetta società; MAGRINI Alessio, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 e dell’Art. 10, comma 2, del CGS in relazione all’Art. 39 NOIF per aver sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore della ASD Cantù Sanpaolo, la distinta della gara CANTU’ SANPAOLO/REAL ANZANO del 5.2.2017 (Campionato I° Categoria Gir. B) in cui ha preso parte il calciatore MARZELLA Filippo, in posizione irregolare non essendo tesserato per la predetta società; ASD CANTU’ SANPAOLO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva , ai sensi dell’Art. 4, commi 1 e 2, CGS in ordine ai comportamenti tenuti dal Presidente e dai tesserati, di cui sopra.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 20 dicembre 2017 a carico di

MARZELLA Filippo, per violazione dell'Art. 1 bis, commi 1 e dell'Art. 10, comma 2, del CGS, per aver partecipato in qualità di calciatore nella squadra ASD Cantù Sanpaolo a quattro gare del campionato di I° Categoria Gir. B (TAVERNOLA/CANTU' SANPAOLO del 1.2.2017, CANTU' SANPAOLO/REAL ANZANO del 5.2.2017, SERENISSIMA CALCIO/CANTU' SANPAOLO del 12.2.2017, CANTU' SANPAOLO/PORTICHETTO del 19.2.2017) in posizione irregolare, non essendo tesserato per la predetta società;

NOVELLI Gennaro, Presidente della società ASD CANTU' SAN PAOLO, per violazione dell'Art. 1 bis, comma 1 e dell'Art. 10, comma 2, del CGS in relazione all'Art. 39 NOIF, per non avere impedito al calciatore MARZELLA Filippo di prendere parte alle gare di cui sopra in posizione irregolare; AGNOLETTO Andrea, per violazione dell'Art. 1 bis, comma 1 e dell'Art. 10, comma 2, del CGS in relazione all'Art. 39 NOIF per aver sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore della ASD Cantù Sanpaolo, le distinte delle gare TAVERNOLA/CANTU' SANPAOLO del 1.2.2017 e SERENISSIMA CALCIO/CANTU' SANPAOLO del 12.2.2017 (Campionato I° Categoria Gir. B) in cui ha preso parte il calciatore MARZELLA Filippo, in posizione irregolare non essendo tesserato per la predetta società; MAGRINI Alessio, per violazione dell'Art. 1 bis, comma 1 e dell'Art. 10, comma 2, del CGS in relazione all'Art. 39 NOIF per aver sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore della ASD Cantù Sanpaolo, la distinta della gara CANTU' SANPAOLO/REAL ANZANO del 5.2.2017 (Campionato I° Categoria Gir. B) in cui ha preso parte il calciatore MARZELLA Filippo, in posizione irregolare non essendo tesserato per la predetta società; ASD CANTU' SANPAOLO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva , ai sensi dell'Art. 4, commi 1 e 2, CGS in ordine ai comportamenti tenuti dal Presidente e dai tesserati, di cui sopra.

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, - preso atto che all’udienza fissata per il giorno 1.2.2017, sono comparsi per i deferiti l'avv. Elena Borghi ed il Presidente della CANTU' SANPAOLO, Gennaro Novelli; - rilevato che il rappresentante della procura ha chiesto di comminare ai deferiti le seguenti sanzioni in ordine ai fatti ed alle violazioni contestate nell'atto di deferimento; a MARZELLA Filippo 4 giornate di squalifica; a NOVELLI Gennaro e MAGRINI Alessio un mese di inibizione; ad AGNOLETTO Andrea mesi due di inibizione; alla società ASD CANTU' SANPAOLO sette punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di I° Categoria stagione sportiva 2017/2018; - preso atto che i deferiti hanno chiesto il minimo delle sanzioni, tenendo in considerazione la buona fede, essendosi trattato di un mero errore amministrativo, verificatosi all'atto del tesseramento del calciatore e la continuazione nella violazione della medesima norma; Osserva dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge chiaramente che il calciatore, MARZELLA Filippo, ha preso parte a quattro gare del campionato di I° Categoria Gir. B (TAVERNOLA/CANTU' SANPAOLO del 1.2.2017, CANTU' SANPAOLO/REAL ANZANO del 5.2.2017, SERENISSIMA CALCIO/CANTU' SANPAOLO del 12.2.2017, CANTU' SANPAOLO/PORTICHETTO del 19.2.2017) in posizione irregolare, non essendo tesserato per la società CANTU' SANPAOLO. Ne consegue che i deferiti hanno violato le norme indicate in epigrafe. Considerata la buona fede della società ASD CANTU' SANPAOLO e la continuazione nella violazione della medesima, visto che quando si è accorta dell'errore amministrativo commesso dalla propria segretaria nel tesseramento del calciatore, non lo ha più impiegato, si ritiene equo comminare le sanzioni nei termini qui di seguito indicati. Tanto premesso il Tribunale Federale Territoriale, condanna MARZELLA Filippo a 4 giornate di squalifica, NOVELLI Gennaro e MAGRINI Alessio ad un mese di inibizione, AGNOLETTO Andrea a mesi due di inibizione e la società ASD CANTU' SANPAOLO cinque punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di I° Categoria stagione sportiva 2017/2018. Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.

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