C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 01/02/2018 – Delibera – ISTANZA CAUTELARE DI SOSPENSIONE EX ART. 20 CGS – datato 22 gennaio 2018 a carico di GARIONI Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente della Pol. Torrazzo Malagnino ed attualmente non più tesserato per la FIGC, imputato dei reati di cui agli Art. 81 cpv cp, 61 n. 5, 609 bis e 609 ter cp così come da ordinanza di custodia cautelare del 16.12.2016 in atti (GIP Tribunale Penale di Cremona) ed attualmente sottoposto alla misura cautelare del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 20,00 alle ore 6,00 e divieto di frequentare luoghi di abituale ritrovo di minori (oratori – associazioni sportive – scuole etc…). Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, – preso atto che il sig. Garioni ha depositato memoria con la richiesta di archiviazione in quanto non è più tesserato per la FIGC;

ISTANZA CAUTELARE DI SOSPENSIONE EX ART. 20 CGS – datato 22 gennaio 2018 a carico di

GARIONI Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della Pol. Torrazzo Malagnino ed attualmente non più tesserato per la FIGC, imputato dei reati di cui agli Art. 81 cpv cp, 61 n. 5, 609 bis e 609 ter cp così come da ordinanza di custodia cautelare del 16.12.2016 in atti (GIP Tribunale Penale di Cremona) ed attualmente sottoposto alla misura cautelare del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 20,00 alle ore 6,00 e divieto di frequentare luoghi di abituale ritrovo di minori (oratori – associazioni sportive – scuole etc...). Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, - preso atto che il sig. Garioni ha depositato memoria con la richiesta di archiviazione in quanto non è più tesserato per la FIGC;

 

- rilevato che il rappresentante della Procura ha chiesto di comminare la sospensione di 60 giorni ai sensi dell'Art. 20 CGS stante la gravità dei reati per i quali è imputato commessi quando era Presidente della Pol. Torrazzo Malagnino nei confronti di minori tesserati; stante la gravità dei reati per i quali è imputato il sig. Garioni, visto il disposto di cui all'Art. 20 CGS, ritiene opportuno concedere la sospensione cautelare di 60 giorni da ogni attività del sig. Giuseppe Garioni a decorrere dall'eventuale iscrizione dello stesso alla FIGC. Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it