C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 26/04/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 19 marzo 2018 a carico di CAGLIANI Filippo, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS, per aver commesso un atto di violenza nei confronti di un calciatore della squadra avversaria APD Serenza Carroccio dopo la gara del campionato Juniores Regionale Girone B disputatasi in data 8.4.2017; ASD VERDERIO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, commi 1 e 2, CGS in ordine ai comportamenti tenuti dal proprio tesserato.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 19 marzo 2018 a carico di

CAGLIANI Filippo, per violazione dell'Art. 1 bis, comma 1 del CGS,  per aver commesso un atto di violenza nei confronti di un calciatore della squadra avversaria APD Serenza Carroccio dopo la gara del campionato Juniores Regionale Girone B disputatasi in data 8.4.2017;

ASD VERDERIO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'Art. 4, commi 1 e 2, CGS in ordine ai comportamenti tenuti dal proprio tesserato.

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,

- preso atto che  all’udienza fissata per il giorno 19.4.2018, nessuno è comparso per i deferiti nonostante regolare convocazione trasmessa mezzo telefax;

- rilevato che il rappresentante della Procura ha chiesto di comminare ai deferiti le seguenti sanzioni in ordine ai fatti ed alle violazioni contestate nell'atto di deferimento:

a CAGLIANI Filippo 6 giornate di squalifica;

alla società ASD VERDERIO Euro 300,00;

 

Osserva

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge chiaramente che il calciatore, CAGLIANI Filippo, ha colpito intenzionalmente e violentemente un calciatore della squadra avversaria al termine della gara ASD VERDERIO/APD SERENZA CARROCCIO del campionato Juniores Regionali Girone B disputatasi in data 8.4.2017.

La violazione dell’Art. 1 bis CGS da parte del calciatore CAGLIANI risulta quindi provata dalle risultanze delle indagini depositate dalla Procura federale, così come deve ritenersi responsabile oggettivamente la società APD VERDERIO in applicazione del disposto di cui all’Art. 4 CGS.

Tanto premesso il Tribunale Federale Territoriale,

 

condanna

CAGLIANI Filippo a tre giornate di squalifica;

la società ASD VERDERIO Euro 150,00.

Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale. 

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