C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 69 del 24/05/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 20 aprile 2018 a carico di FERREIRA THIAGO, calciatore, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 bis,comma 1, e 10,comma 2, del C.G.S. in relazione all’ art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. Per aver falsamente affermato di non esser stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2017-2018 alla Società Polisportiva Buscoldo ASD senza averne titolo.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE  datato 20 aprile 2018 a carico di

FERREIRA THIAGO, calciatore, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 bis,comma 1, e 10,comma 2, del C.G.S. in relazione all' art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. Per aver falsamente affermato di non esser stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2017-2018 alla Società Polisportiva Buscoldo ASD senza averne titolo.

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL,letto l'atto di deferimento datato 20 aprile 2018 ed esperiti gli incombenti di rito,

- preso atto che  all’udienza fissata per il giorno 17.5.2018 nessuno compariva per il deferito seppur ritualmente convocato;

- sentito il rappresentante della procura, il quale ha richiesto la condanna di mesi 3 di squalifica da scontarsi al momento del nuovo tesseramento, avendo il calciatore reso falsa dichiarazione

Osserva

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge chiaramente che il calciatore Ferreira Thiago  dichiarava di non essere mai stato tesserato per FEDERAZIONI  ESTERE mentre da accertamenti esperiti risultava essere stato precedentemente tesserato presso una Società sportiva affiliata alla Federazione Paulista Calcio.   

Inoltre rileva che le eccezioni  rappresentate nella memoria del 7 maggio 2018 diretta a questo Tribunale Federale Territoriale sono da ritenersi infondate.

Pur ritenendo il comportamento posto in essere dal calciatore non osservante la normativa vigente e la violazione della stessa, secondo gli abituali criteri utilizzati da questo Tribunale si ritiene di dover mitigare la pena richiesta dalla Procura.

Tutto ciò premesso, il Tribunale Federale Territoriale

                                                                               CONDANNA

Ferreira Thiago a mesi 1 (uno) di squalifica da scontarsi al momento del nuovo tesseramento.

Manda alla Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

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