C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 31/05/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 18 aprile 2018 a carico di CASARINI Daniele, all’epoca dei fatti dirigente della Pol. CDS Motta Visconti, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis del C.G.S., per aver accompagnato alcuni tesserati nati nel 2002 a sostenere un allenamento presso altra società GS Calvignasco ASD, senza preventivo rilascio del nulla osta; CASARINI Andrea, CASARINI Simone ed AMIN MOUSTAFA, all’epoca dei fatti calciatori della Pol. CDS Motta Visconti, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 bis del C.G.S. e 32 NOIF in relazione al punto 2.6 del Comunicato n. 1 emanato dal SGS della FIGC per la stagione sportiva 2016/2017 – “allo specifico titolo provini presso le società giovani calciatori sottoposti a prova che regola le procedure e requisiti per ottenere la necessaria autorizzazione” – per avere partecipato come calciatori nelle fila della Calvignasco ASD – in data 24.5.2017 – ad un provino/allenamento in assenza del necessario nulla-osta da parte della società di appartenenza, Pol. CDS Motta Visconti; VILLA Fabio, all’epoca dei fatti Presidente della Calvignasco ASD, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 bis del C.G.S. e 32 NOIF in relazione al punto 2.6 del Comunicato n. 1 emanato dal SGS della FIGC per la stagione sportiva 2016/2017 – “allo specifico titolo provini presso le società giovani calciatori sottoposti a prova che regola le procedure e requisiti per ottenere la necessaria autorizzazione” – per aver permesso che i giovani calciatori della Pol. CDS Motta Visconti, CASARINI Andrea e Simone, MARKU Denis, MARTELLO Emanuele, AMIN MOUSTAFA, SARLI Gerardo, SCOTTI Christian, sostenessero, in data 24.5.2017, un provino/allenamento per la propria società, Calvignasco ASD, in assenza del necessario nulla-osta da parte della società di appartenenza, Pol. CDS Motta Visconti; GS CALVIGNASCO, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex Art. 4 del CGS per la condotta ascritta al proprio presidente VILLA Fabio;
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 18 aprile 2018 a carico di
CASARINI Daniele, all'epoca dei fatti dirigente della Pol. CDS Motta Visconti, per rispondere delle violazioni di cui all'art. 1 bis del C.G.S., per aver accompagnato alcuni tesserati nati nel 2002 a sostenere un allenamento presso altra società GS Calvignasco ASD, senza preventivo rilascio del nulla osta;
CASARINI Andrea, CASARINI Simone ed AMIN MOUSTAFA, all'epoca dei fatti calciatori della Pol. CDS Motta Visconti, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 bis del C.G.S. e 32 NOIF in relazione al punto 2.6 del Comunicato n. 1 emanato dal SGS della FIGC per la stagione sportiva 2016/2017 - “allo specifico titolo provini presso le società giovani calciatori sottoposti a prova che regola le procedure e requisiti per ottenere la necessaria autorizzazione” - per avere partecipato come calciatori nelle fila della Calvignasco ASD - in data 24.5.2017 – ad un provino/allenamento in assenza del necessario nulla-osta da parte della società di appartenenza, Pol. CDS Motta Visconti;
VILLA Fabio, all'epoca dei fatti Presidente della Calvignasco ASD, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 bis del C.G.S. e 32 NOIF in relazione al punto 2.6 del Comunicato n. 1 emanato dal SGS della FIGC per la stagione sportiva 2016/2017 - “allo specifico titolo provini presso le società giovani calciatori sottoposti a prova che regola le procedure e requisiti per ottenere la necessaria autorizzazione” - per aver permesso che i giovani calciatori della Pol. CDS Motta Visconti, CASARINI Andrea e Simone, MARKU Denis, MARTELLO Emanuele, AMIN MOUSTAFA, SARLI Gerardo, SCOTTI Christian, sostenessero, in data 24.5.2017, un provino/allenamento per la propria società, Calvignasco ASD, in assenza del necessario nulla-osta da parte della società di appartenenza, Pol. CDS Motta Visconti;
GS CALVIGNASCO, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex Art. 4 del CGS per la condotta ascritta al proprio presidente VILLA Fabio;
Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, letto l'atto di deferimento datato 20 aprile 2018 ed esperiti gli incombenti di rito,
- preso atto che all’udienza fissata per il giorno 24.5.2018 i deferiti CASARINI Daniele, Andrea e Simone, AMIN MOUSTAFA, VILLA Fabio e la società GS CALVIGNASCO hanno raggiunto un accordo con il rappresentante della Procura sull'applicazione delle sanzioni nei seguenti termini:
per CASARINI Simone, CASARINI Andrea e AMIN MOUSTAFA una giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di appartenenza della prossima stagione sportiva 2018/2019;
per CASARINI Daniele, mesi due di inibizione;
per VILLA Fabio mesi uno di inibizione;
per la società GS CALVIGNASCO Euro 300,00 di ammenda;
Osserva
dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge la responsabilità dei deferiti, rispetto alle condotte ascritte e pertanto non è possibile emettere provvedimento di assoluzione.
Esaminato l'accordo raggiunto ai sensi dell'Art. 23 CGS lo ritiene equo ed ammissibile e pertanto
APPLICA
a CASARINI Simone, una giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di appartenenza della prossima stagione sportiva 2018/2019;
a CASARINI Andrea, una giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di appartenenza della prossima stagione sportiva 2018/2019;
ad AMIN MOUSTAFA, una giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di appartenenza della prossima stagione sportiva 2018/2019;
a CASARINI Daniele, mesi due di inibizione;
a VILLA Fabio mesi uno di inibizione;
alla società GS CALVIGNASCO, Euro 300,00 di ammenda;
Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale
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