C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 72 del 07/06/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 27 aprile 2018 a carico di DEL VECCHIO Pietro, all’epoca dei fatti Presidente della ACD MONTEBELLO, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis del C.G.S. in relazione agli Artt. 23, comma 1°, NOIF e 40 del regolamento del Settore Tecnico punti Da, Db, nonchè del Comunicato Ufficiale della LND n. 84 punto C, pubblicato il 12.8.2016, per avere, a seguito dell’interruzione del rapporto con il tecnico, COLI Angelo, permesso di attribuire la responsabilità tecnica delle prima squadra ad altro allenatore abilitato nei ruoli del Settore Tecnico o in possesso del titolo abilitativo di allenatore dilettante, conferendo invece l’incarico ai sig.ri BARBIERI Paolo, MEDICINA Lorenzo, soggetti entrambi privi della necessaria abilitazione per la conduzione di una squadra partecipante al campionato di II° Categoria Dilettanti accompagnato alcuni tesserati nati nel 2002 a sostenere un allenamento presso altra società GS Calvignasco ASD, senza preventivo rilascio del nulla osta; BARBIERI Paolo, all’epoca dei fatti calciatore della ACD MONTEBELLO, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis del C.G.S. in relazione al Comunicato Ufficiale della LND n. 84 punto C, pubblicato il 12.8.2016, per avere indebitamente assunto senza averne titolo unitamente al sig. MEDICINA Lorenzo la conduzione tecnica della I° squadra della ACD MONTEBELLO; MEDICINA Lorenzo, all’epoca dei fatti consulente sportivo della ACD MONTEBELLO, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis del C.G.S. in relazione al Comunicato Ufficiale della LND n. 84 punto C, pubblicato il 12.8.2016, per avere indebitamente assunto senza averne titolo unitamente al sig. BARBIERI Paolo, in dodici gare del campionato di II categoria stagione 2016/2017, la conduzione tecnica della I squadra della ACD MONTEBELLO; CAMI Paolo, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis, comma 1 e 5, del C.G.S in relazione al Comunicato Ufficiale della LND n. 84 punto C, pubblicato il 12.8.2016, per avere autorizzato o comunque acconsentito all’inserimento del suo nominativo nelle distinte di sei gare del campionato di II categoria stagione sportiva 2016/2017 in cui venivano inseriti quali allenatori i sig.ri MEDICINA e BARBIERI, senza idonea abilitazione alla conduzione tecnica della squadra; NOSOTTI Stefano, all’epoca dei fatti consigliere della ACD MONTEBELLO, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis del C.G.S. in relazione al Comunicato Ufficiale della LND n. 84 punto C, pubblicato il 12.8.2016 ed all’Art. 61 commi 1 e 5 NOIF, per aver ricoperto la qualifica di dirigente accompagnatore della ACD MONTEBELLO in nove gare del campionato di II categoria stagione sportiva 2016/2017 in cui venivano inseriti quali allenatori i sig.ri MEDICINA e BARBIERI, senza idonea abilitazione alla conduzione tecnica della squadra; CEI Roberto, all’epoca dei fatti consigliere della ACD MONTEBELLO per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis del C.G.S. in relazione al Comunicato Ufficiale della LND n. 84 punto C, pubblicato il 12.8.2016 ed all’Art. 61 commi 1 e 5 NOIF per aver ricoperto la qualifica di dirigente accompagnatore della ACD MONTEBELLO in tre gare del campionato di II categoria stagione sportiva 2016/2017 in cui venivano inseriti quali allenatori i sig.ri MEDICINA e BARBIERI, senza idonea abilitazione alla conduzione tecnica della squadra; SIRIANNI Cesare, all’epoca dei fatti dirigente della ACD MONTEBELLO per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis del C.G.S. in relazione al Comunicato Ufficiale della LND n. 84 punto C, pubblicato il 12.8.2016 ed all’Art. 61 commi 1 e 5 NOIF per aver ricoperto la qualifica di dirigente accompagnatore della ACD MONTEBELLO in tre gare del campionato di II categoria stagione sportiva 2016/2017 in cui venivano inseriti quali allenatori i sig.ri MEDICINA e BARBIERI, senza idonea abilitazione alla conduzione tecnica della squadra; RAINERI Franco, all’epoca dei fatti direttore sportivo della ACD MONTEBELLO per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis del C.G.S. in relazione al Comunicato Ufficiale della LND n. 84 punto C, pubblicato il 12.8.2016 ed all’Art. 61 commi 1 e 5 NOIF per aver ricoperto la qualifica di dirigente accompagnatore della ACD MONTEBELLO in una gara del campionato di II categoria stagione sportiva 2016/2017 in cui venivano inseriti quale allenatore il sig. MEDICINA, senza idonea abilitazione alla conduzione tecnica della squadra; MARCHETTI Pietro, all’epoca dei fatti Vice Presidente della ACD MONTEBELLO per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis del C.G.S. in relazione al Comunicato Ufficiale della LND n. 84 punto C, pubblicato il 12.8.2016 ed all’Art. 61 commi 1 e 5 NOIF, per aver ricoperto la qualifica di dirigente accompagnatore della ACD MONTEBELLO in una gara del campionato di II categoria stagione sportiva 2016/2017 in cui venivano inseriti quale allenatore il sig. MEDICINA, senza idonea abilitazione alla conduzione tecnica della squadra; ACD MONTEBELLO, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex Art. 4, commi 1 e 2, del CGS per la condotta ascritta al proprio presidente ed ai propri tesserati.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE  datato 27 aprile 2018 a carico di

DEL VECCHIO Pietro,  all'epoca dei fatti Presidente  della ACD MONTEBELLO, per rispondere delle violazioni di cui all'art. 1 bis del C.G.S. in relazione agli Artt. 23, comma 1°, NOIF e 40 del regolamento del Settore Tecnico punti Da, Db, nonchè del Comunicato Ufficiale della LND n. 84 punto C, pubblicato il 12.8.2016, per avere, a seguito dell'interruzione del rapporto con il tecnico, COLI Angelo,  permesso di attribuire la responsabilità tecnica delle prima squadra ad altro allenatore abilitato nei ruoli del Settore Tecnico o in possesso del titolo abilitativo di allenatore dilettante, conferendo invece l'incarico ai sig.ri BARBIERI Paolo, MEDICINA Lorenzo, soggetti entrambi privi della necessaria abilitazione per la conduzione di una squadra partecipante al campionato di II° Categoria Dilettanti  accompagnato alcuni tesserati nati nel 2002 a sostenere un allenamento presso altra società  GS Calvignasco ASD, senza preventivo rilascio del nulla osta;

BARBIERI Paolo, all'epoca dei fatti calciatore della  ACD MONTEBELLO, per rispondere delle violazioni di cui all'art. 1 bis del C.G.S. in relazione al Comunicato Ufficiale della LND n. 84 punto C, pubblicato il 12.8.2016, per avere indebitamente assunto senza averne titolo unitamente al sig. MEDICINA Lorenzo la conduzione tecnica della I° squadra della ACD MONTEBELLO;

MEDICINA Lorenzo, all'epoca dei fatti consulente sportivo della  ACD MONTEBELLO, per rispondere delle violazioni di cui all'art. 1 bis del C.G.S. in relazione al Comunicato Ufficiale della LND n. 84 punto C, pubblicato il 12.8.2016, per avere indebitamente assunto senza averne titolo unitamente al sig. BARBIERI Paolo, in dodici gare del campionato di II categoria stagione 2016/2017, la conduzione tecnica della I squadra della ACD MONTEBELLO;

CAMI Paolo,  per rispondere delle violazioni di cui all'art. 1 bis, comma 1 e 5, del C.G.S in relazione al Comunicato Ufficiale della LND n. 84 punto C, pubblicato il 12.8.2016, per avere autorizzato o comunque acconsentito all'inserimento del suo nominativo nelle distinte di sei gare del campionato di II categoria stagione sportiva 2016/2017 in cui venivano inseriti quali allenatori i sig.ri MEDICINA e BARBIERI,  senza idonea abilitazione alla conduzione tecnica della squadra;

NOSOTTI Stefano,  all'epoca dei fatti consigliere della  ACD MONTEBELLO, per rispondere delle violazioni di cui all'art. 1 bis del C.G.S. in relazione al Comunicato Ufficiale della LND n. 84 punto C, pubblicato il 12.8.2016 ed all'Art. 61 commi 1 e 5 NOIF, per aver ricoperto la qualifica di dirigente accompagnatore della ACD MONTEBELLO in nove gare  del campionato di II categoria stagione sportiva 2016/2017 in cui venivano inseriti quali allenatori i sig.ri MEDICINA e BARBIERI,  senza idonea abilitazione alla conduzione tecnica della squadra;

CEI Roberto,  all'epoca dei fatti consigliere della  ACD MONTEBELLO per rispondere delle violazioni di cui all'art. 1 bis del C.G.S. in relazione al Comunicato Ufficiale della LND n. 84 punto C, pubblicato il 12.8.2016 ed all'Art. 61 commi 1 e 5 NOIF per aver ricoperto la qualifica di dirigente accompagnatore della ACD MONTEBELLO in tre gare  del campionato di II categoria stagione sportiva 2016/2017 in cui venivano inseriti quali allenatori i sig.ri MEDICINA e BARBIERI, senza idonea abilitazione alla conduzione tecnica della squadra;

SIRIANNI Cesare, all'epoca dei fatti dirigente della  ACD MONTEBELLO per rispondere delle violazioni di cui all'art. 1 bis del C.G.S. in relazione al Comunicato Ufficiale della LND n. 84 punto C, pubblicato il 12.8.2016 ed all'Art. 61 commi 1 e 5 NOIF per aver ricoperto la qualifica di dirigente accompagnatore della ACD MONTEBELLO in tre gare  del campionato di II categoria stagione sportiva 2016/2017 in cui venivano inseriti quali allenatori i sig.ri MEDICINA e BARBIERI, senza idonea abilitazione alla conduzione tecnica della squadra;

RAINERI Franco, all'epoca dei fatti direttore sportivo  della  ACD MONTEBELLO per rispondere delle violazioni di cui all'art. 1 bis del C.G.S. in relazione al Comunicato Ufficiale della LND n. 84 punto C, pubblicato il 12.8.2016 ed all'Art. 61 commi 1 e 5 NOIF per aver ricoperto la qualifica di dirigente accompagnatore della ACD MONTEBELLO in una gara  del campionato di II categoria stagione sportiva 2016/2017 in cui venivano inseriti quale allenatore il sig. MEDICINA, senza idonea abilitazione alla conduzione tecnica della squadra;

MARCHETTI Pietro,  all'epoca dei fatti Vice Presidente  della  ACD MONTEBELLO per rispondere delle violazioni di cui all'art. 1 bis del C.G.S. in relazione al Comunicato Ufficiale della LND n. 84 punto C, pubblicato il 12.8.2016 ed all'Art. 61 commi 1 e 5 NOIF,  per aver ricoperto la qualifica di dirigente accompagnatore della ACD MONTEBELLO in una gara  del campionato di II categoria stagione sportiva 2016/2017 in cui venivano inseriti quale allenatore il sig. MEDICINA, senza idonea abilitazione alla conduzione tecnica della squadra;

ACD MONTEBELLO, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex Art. 4, commi 1 e 2, del CGS per la condotta ascritta al proprio presidente ed ai propri tesserati.

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, letto l'atto di deferimento datato 31 maggio 2018 ed esperiti gli incombenti di rito,

- preso atto che   i deferiti  hanno raggiunto un accordo con il rappresentante della procura sull'applicazione delle sanzioni nei seguenti termini:

per DEL VECCHIO Pietro, mesi 4 di inibizione,

per BARBIERI Paolo, mesi 2 di squalifica;

per MEDICINA Lorenzo, mesi  4 di inibizione;

per CAMI Paolo,   mesi  2 di inibizione;

per NOSOTTI Stefano,   40 giorni di inibizione;

per CEI Roberto,   30 giorni di inibizione;

per SIRIANNI Cesare, 30 giorni di inibizione;

per RAINERI Franco, 20 giorni di inibizione;

per MARCHETTI Pietro, 20 giorni di inibizione;

per la società ACD MONTEBELLO,  600 euro di ammenda;

Osserva

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge la responsabilità dei deferiti, rispetto alle condotte ascritte e pertanto non è possibile emettere provvedimento di assoluzione.

Esaminato l'accordo raggiunto ai sensi dell'Art. 23 CGS lo ritiene equo ed ammissibile e pertanto

APPLICA

a DEL VECCHIO Pietro, mesi 4 di inibizione,

a BARBIERI Paolo mesi 2 di squalifica;

a MEDICINA Lorenzo, mesi  4 di inibizione;

a CAMI Paolo,   mesi  2 di inibizione;

a NOSOTTI Stefano,   40 giorni di inibizione;

a CEI Roberto,   30 giorni di inibizione;

a SIRIANNI Cesare, 30 giorni di inibizione;

a RAINERI Franco, 20 giorni di inibizione;

a MARCHETTI Pietro, 20 giorni di inibizione;

alla società, ACD MONTEBELLO,  600 euro di ammenda.

Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.

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