C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 74 del 21/06/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 7 maggio 2018 a carico di : DACCO’ Fabio, Dirigente della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione all’Art.23 comma 1 NOIF e all’Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti CU n. 84 punto C pubblicato il 12.8.2016 e n. 1 punto C pubblicato il 1.7.2017 per avere assunto senza averne titolo la conduzione tecnica della prima squadra della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES nel corso delle gare ufficiali dando disposizioni tecniche ed accettando di essere inserito nelle distinte di gara in qualità di allenatore, il tutto in assenza della abilitazione prevista dalla normativa di riferimento, fatto continuativamente accertato nelle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018; SORBARA Giorgio, Presidente della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione agli Artt. 23 comma 1 e 38, comma 1, NOIF ed agli Artt. 40 e 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti CU n. 84 punto C pubblicato il 12.8.2016 e n. 1 punto C pubblicato il 1.7.2017 per aver permesso o comunque non impedito nella sua qualità di Presidente che il sig. DACCO’ Fabio assumesse, senza averne titolo, la conduzione tecnica della prima squadra della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES nel corso delle gare ufficiali dando disposizioni tecniche ed accettando di essere inserito nelle distinte di gara in qualità di allenatore, il tutto in assenza della abilitazione prevista dalla normativa di riferimento, fatto continuativamente accertato nelle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018; REGALI Roberto, Dirigente della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione all’Art.61 commi 1 e 5 NOIF ed all’Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti CU n. 84 punto C pubblicato il 12.8.2016 e n. 1 punto C pubblicato il 1.7.2017 per avere svolto le funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale della prima squadra e sottoscritto 23 distinte di gare in cui ha preso parte il sig. DACCO’ Fabio, in qualità di tecnico, senza averne titolo, essendo privo della abilitazione prevista dalla normativa di riferimento, fatto continuativamente accertato nelle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018; SPIGA Andrea, Dirigente della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione all’Art.61 commi 1 e 5 NOIF ed all’Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti CU n. 84 punto C pubblicato il 12.8.2016 e n. 1 punto C pubblicato il 1.7.2017 per avere svolto le funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale della prima squadra e sottoscritto 4 distinte di gare in cui ha preso parte il sig. DACCO’ Fabio, in qualità di tecnico, senza averne titolo, essendo privo della abilitazione prevista dalla normativa di riferimento, fatto continuativamente accertato nelle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018; ROTA Donato, Dirigente della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione all’Art.61 commi 1 e 5 NOIF ed all’Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti CU n. 84 punto C pubblicato il 12.8.2016 e n. 1 punto C pubblicato il 1.7.2017 per avere svolto le funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale della prima squadra e sottoscritto 1 distinta di gara in cui ha preso parte il sig. DACCO’ Fabio, in qualità di tecnico, senza averne titolo, essendo privo della abilitazione prevista dalla normativa di riferimento, fatto continuativamente accertato nelle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018; CILENTO Fabio, Dirigente della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione all’Art.61 commi 1 e 5 NOIF ed all’Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti CU n. 84 punto C pubblicato il 12.8.2016 e n. 1 punto C pubblicato il 1.7.2017 per avere svolto le funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale della prima squadra e sottoscritto 1 distinta di gara in cui ha preso parte il sig. DACCO’ Fabio, in qualità di tecnico, senza averne titolo, essendo privo della abilitazione prevista dalla normativa di riferimento, fatto continuativamente accertato nelle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018; VALENTE Antonino, Dirigente della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione all’Art.61 commi 1 e 5 NOIF ed all’Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti CU n. 84 punto C pubblicato il 12.8.2016 e n. 1 punto C pubblicato il 1.7.2017 per avere svolto le funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale della prima squadra e sottoscritto 1 distinta di gara in cui ha preso parte il sig. DACCO’ Fabio, in qualità di tecnico, senza averne titolo, essendo privo della abilitazione prevista dalla normativa di riferimento, fatto continuativamente accertato nelle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018; COLLA Stefano, Dirigente della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione all’Art. 38 comma 1 NOIF e all’Art. 34 del Regolamento del Settore Tecnico ed ai CU LND n. 84 punto C pubblicato il 12.8.2016 e n. 1 punto C pubblicato il 1.7.2017, per avere assunto senza averne titolo in quanto non tesserato la conduzione tecnica della prima squadra della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES nel corso delle gare ufficiali delle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018; SSD BELGIOIOSO CONSTANTES, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva , ai sensi dell’Art. 4, commi 1 e 2, CGS in ordine ai comportamenti tenuti dal Presidente e dai dirigenti di cui sopra.

 

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 7 maggio 2018 a carico di :

DACCO' Fabio, Dirigente della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES, per violazione dell'Art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione all’Art.23 comma 1 NOIF e all'Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti CU n. 84 punto C pubblicato il 12.8.2016 e n. 1 punto C pubblicato il 1.7.2017  per avere assunto senza averne titolo la conduzione tecnica della prima squadra della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES nel corso delle gare ufficiali dando disposizioni tecniche ed accettando di essere inserito nelle distinte di gara in qualità di allenatore, il tutto in assenza della abilitazione prevista dalla normativa di riferimento,  fatto continuativamente accertato nelle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018;

SORBARA Giorgio, Presidente della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES per violazione dell'Art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione agli Artt. 23 comma 1 e 38, comma 1, NOIF ed agli Artt. 40 e 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti CU n. 84 punto C pubblicato il 12.8.2016 e n. 1 punto C pubblicato il 1.7.2017  per aver permesso o comunque non impedito nella sua qualità di Presidente che il sig. DACCO' Fabio  assumesse, senza averne titolo, la conduzione tecnica della prima squadra della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES nel corso delle gare ufficiali dando disposizioni tecniche ed accettando di essere inserito nelle distinte di gara in qualità di allenatore, il tutto in assenza della abilitazione prevista dalla normativa di riferimento, fatto continuativamente accertato nelle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018;

REGALI Roberto, Dirigente della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES, per violazione dell'Art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione all’Art.61 commi 1 e 5 NOIF ed  all'Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti CU n. 84 punto C pubblicato il 12.8.2016 e n. 1 punto C pubblicato il 1.7.2017  per avere svolto le funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale della prima squadra e sottoscritto 23 distinte di gare in cui ha preso parte il sig. DACCO' Fabio, in qualità di tecnico, senza averne titolo, essendo privo della abilitazione prevista dalla normativa di riferimento, fatto continuativamente accertato nelle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018;

SPIGA Andrea, Dirigente della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES, per violazione dell'Art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione all’Art.61 commi 1 e 5 NOIF ed  all'Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti CU n. 84 punto C pubblicato il 12.8.2016 e n. 1 punto C pubblicato il 1.7.2017  per avere svolto le funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale della prima squadra e sottoscritto 4 distinte di gare in cui ha preso parte il sig. DACCO' Fabio, in qualità di tecnico, senza averne titolo, essendo privo della abilitazione prevista dalla normativa di riferimento, fatto continuativamente accertato nelle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018;

ROTA Donato, Dirigente della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES, per violazione dell'Art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione all’Art.61 commi 1 e 5 NOIF ed  all'Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti CU n. 84 punto C pubblicato il 12.8.2016 e n. 1 punto C pubblicato il 1.7.2017  per avere svolto le funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale della prima squadra e sottoscritto 1 distinta di gara in cui ha preso parte il sig. DACCO' Fabio, in qualità di tecnico, senza averne titolo, essendo privo della abilitazione prevista dalla normativa di riferimento, fatto continuativamente accertato nelle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018;

CILENTO Fabio, Dirigente della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES, per violazione dell'Art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione all’Art.61 commi 1 e 5 NOIF ed  all'Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti CU n. 84 punto C pubblicato il 12.8.2016 e n. 1 punto C pubblicato il 1.7.2017  per avere svolto le funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale della prima squadra e sottoscritto 1 distinta di gara in cui ha preso parte il sig. DACCO' Fabio, in qualità di tecnico, senza averne titolo, essendo privo della abilitazione prevista dalla normativa di riferimento, fatto continuativamente accertato nelle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018;

VALENTE Antonino, Dirigente della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES, per violazione dell'Art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione all’Art.61 commi 1 e 5 NOIF ed  all'Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti CU n. 84 punto C pubblicato il 12.8.2016 e n. 1 punto C pubblicato il 1.7.2017  per avere svolto le funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale della prima squadra e sottoscritto 1 distinta di gara in cui ha preso parte il sig. DACCO' Fabio, in qualità di tecnico, senza averne titolo, essendo privo della abilitazione prevista dalla normativa di riferimento, fatto continuativamente accertato nelle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018;

COLLA Stefano, Dirigente della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES, per violazione dell'Art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione all'Art. 38 comma 1 NOIF e all'Art. 34 del Regolamento del Settore Tecnico ed ai  CU LND n. 84 punto C pubblicato il 12.8.2016 e n. 1 punto C pubblicato il 1.7.2017, per avere  assunto senza averne titolo in quanto non tesserato la conduzione tecnica della prima squadra della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES nel corso delle gare ufficiali delle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018;

SSD BELGIOIOSO CONSTANTES, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva , ai sensi dell'Art. 4, commi 1 e 2, CGS in ordine ai comportamenti tenuti dal Presidente e dai dirigenti  di cui sopra.

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,

- preso atto che  all’udienza fissata per il giorno 14.6.2018, è comparso il sig. SORBARA Giorgio, Presidente della SSD BELGIOIOSO CONSTANTES e che nessuno è comparso per gli altri deferiti nonostante regolare convocazione;

- rilevato che il rappresentante della procura ha chiesto di comminare le seguenti sanzioni in ordine ai fatti ed alle violazioni contestate nell'atto di deferimento:

a COLLA Stefano e  SORBARA Giorgio 8 mesi di inibizione;

a DACCO' Fabio, 6 mesi di inibizione;

a REGALI Roberto 3 mesi di inibizione;

a SPIGA Andrea, 2 mesi di inibizione;

a ROTA Donato, a CILENTO Fabio ed a VALENTE Antonino  mesi 1 di inibizione;

alla società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES, 900 Euro di ammenda.

preso atto che il deferito SORBARA Giorgio ha chiesto il minimo delle sanzioni essendosi trattato di un mero disguido amministrativo commesso in buona fede.

Osserva

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge la responsabilità dei deferiti, rispetto alle condotte ascritte.

Infatti, i dirigenti COLLA  Stefano  e  DACCO' Fabio hanno assunto senza averne titolo la conduzione tecnica della prima squadra della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES nel corso delle gare ufficiali dando disposizioni tecniche in assenza della abilitazione prevista dalla normativa di riferimento; fatto continuativamente accertato nelle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018, essendo inserito il loro nominativo nelle distinte di gara agli atti.

Da ciò consegue la responsabilità dei dirigenti accompagnatori REGALI Roberto, SPIGA Andrea, ROTA Donato,  CILENTO Fabio e VALENTE Antonino che hanno sottoscritto le distinte delle gare in cui figuravano il Colla ed il Daccò in qualità di tecnici.

Analogamente deve essere dichiarata la responsabilità del Presidente della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES per omessa vigilanza e della società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva , ai sensi dell'Art. 4, commi 1 e 2, CGS in ordine ai comportamenti tenuti dal Presidente e dai dirigenti  di cui sopra.

Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale

 

CONDANNA

COLLA Stefano e  SORBARA Giorgio, 4 mesi di inibizione;

DACCO' Fabio, 3 mesi di inibizione;

REGALI Roberto, 2 mesi di inibizione;

SPIGA Andrea, 1 mese;

ROTA Donato,  CILENTO Fabio e  VALENTE Antonino,  21 giorni  di inibizione;

la società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES, 350,00 Euro di ammenda.

Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.

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