C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 75 del 28/06/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 16 maggio 2018 a carico di ALBERTOTTI Giuseppe, Dirigente della società ASD SS NIZZA Calcio, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt.23, comma 1 e 61 comma 1 NOIF ed all’Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché dell’Art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico, punto Db) di cui ai CU della LND n.1 punto 14, pubblicato in data 9.7.2016 e punto C pubblicato il 12.8.2016, per avere consentito e/o permesso a soggetti non abilitati di svolgere il ruolo di allenatore durante le gare della stagione sportiva 2016/2017 e di aver sottoscritto alcune distinte delle relative gare; DOMENICHETTI Simone, Dirigente della società ASD SS NIZZA Calcio, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt.23, comma 1 e 61 comma 1 NOIF ed all’Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché dell’Art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico, punto Db) di cui ai CU della LND n.1 punto 14, pubblicato in data 9.7.2016 e punto C pubblicato il 12.8.2016, per aver svolto le funzioni di allenatore per la società ASD SS NIZZA Calcio, senza idonea abilitazione in sei gare della stagione sportiva 2016/2017; ROSSI Giovanni Dirigente della società ASD SS NIZZA Calcio , per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt.23, comma 1 e 61 comma 1 NOIF ed all’Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché dell’Art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico, punto Db) di cui ai CU della LND n.1 punto 14, pubblicato in data 9.7.2016 e punto C pubblicato il 12.8.2016, per aver svolto le funzioni di allenatore per la società ASD SSS NIZZA Calcio, senza idonea abilitazione in otto gare della stagione sportiva 2016/2017; MORONI Camillo, Dirigente della società ASD SS NIZZA Calcio, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt.23, comma 1 e 61 comma 1 NOIF ed all’Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché dell’Art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico, punto Db) di cui ai CU della LND n.1 punto 14, pubblicato in data 9.7.2016 e punto C pubblicato il 12.8.2016, per aver sottoscritto quale dirigente accompagnatore due distinte di gara in cui figuravano come allenatori soggetti privi della necessaria abilitazione; FRANZOSI Antonio, Dirigente della società ASD SS NIZZA Calcio, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt.23, comma 1 e 61 comma 1 NOIF ed all’Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché dell’Art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico, punto Db) di cui ai CU della LND n.1 punto 14, pubblicato in data 9.7.2016 e punto C pubblicato il 12.8.2016, per aver sottoscritto quale dirigente accompagnatore trentasei distinte di gara in cui figuravano come allenatori soggetti privi della necessaria abilitazione; PERNIGOTTI Celestino, Dirigente della società ASD SS NIZZA Calcio , per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt.23, comma 1 e 61 comma 1 NOIF ed all’Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché dell’Art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico, punto Db) di cui ai CU della LND n.1 punto 14, pubblicato in data 9.7.2016 e punto C pubblicato il 12.8.2016, per aver sottoscritto quale dirigente accompagnatore due distinte di gara in cui figuravano come allenatori soggetti privi della necessaria abilitazione; ASD SS NIZZA Calcio, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, commi 1 e 2, CGS in ordine ai comportamenti tenuti dai propri tesserati.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 16 maggio 2018 a carico di

ALBERTOTTI Giuseppe, Dirigente della società ASD SS NIZZA Calcio, per violazione dell'Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt.23,  comma 1 e 61 comma 1 NOIF ed all’Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché dell’Art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico, punto  Db) di cui ai  CU della LND n.1 punto 14, pubblicato in data 9.7.2016 e punto C pubblicato il 12.8.2016, per avere consentito e/o permesso a soggetti non abilitati di svolgere il ruolo di allenatore durante le gare della stagione sportiva 2016/2017 e di aver sottoscritto alcune distinte delle relative gare;

DOMENICHETTI Simone, Dirigente della società ASD SS NIZZA Calcio, per violazione dell'Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt.23,  comma 1 e 61 comma 1 NOIF ed all’Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché dell’Art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico, punto  Db) di cui ai  CU della LND n.1 punto 14, pubblicato in data 9.7.2016 e punto C pubblicato il 12.8.2016, per aver svolto le funzioni di allenatore per la società ASD SS NIZZA Calcio, senza idonea abilitazione in sei gare della stagione sportiva 2016/2017;

ROSSI Giovanni Dirigente della società ASD SS NIZZA Calcio , per violazione dell'Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt.23,  comma 1 e 61 comma 1 NOIF ed all’Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché dell’Art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico, punto  Db) di cui ai  CU della LND n.1 punto 14, pubblicato in data 9.7.2016 e punto C pubblicato il 12.8.2016, per aver svolto le funzioni di allenatore per la società ASD SSS NIZZA Calcio, senza idonea abilitazione in otto gare della stagione sportiva 2016/2017;

MORONI Camillo, Dirigente della società ASD SS NIZZA Calcio, per violazione dell'Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt.23,  comma 1 e 61 comma 1 NOIF ed all’Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché dell’Art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico, punto  Db) di cui ai  CU della LND n.1 punto 14, pubblicato in data 9.7.2016 e punto C pubblicato il 12.8.2016, per aver sottoscritto quale dirigente accompagnatore due distinte di gara  in cui figuravano come allenatori soggetti privi della necessaria abilitazione;

FRANZOSI Antonio, Dirigente della società ASD SS NIZZA Calcio, per violazione dell'Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt.23,  comma 1 e 61 comma 1 NOIF ed all’Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché dell’Art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico, punto  Db) di cui ai  CU della LND n.1 punto 14, pubblicato in data 9.7.2016 e punto C pubblicato il 12.8.2016, per aver sottoscritto quale dirigente accompagnatore trentasei  distinte di gara in cui figuravano come allenatori soggetti privi della necessaria abilitazione;

PERNIGOTTI Celestino, Dirigente della società ASD SS NIZZA Calcio , per violazione dell'Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt.23,  comma 1 e 61 comma 1 NOIF ed all’Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché dell’Art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico, punto  Db) di cui ai  CU della LND n.1 punto 14, pubblicato in data 9.7.2016 e punto C pubblicato il 12.8.2016, per aver sottoscritto quale dirigente accompagnatore due distinte di gara  in cui figuravano come allenatori soggetti privi della necessaria abilitazione;

ASD SS NIZZA Calcio, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'Art. 4, commi 1 e 2, CGS in ordine ai comportamenti tenuti dai propri tesserati.

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,

- preso atto che all’udienza fissata per il giorno 21.6.2018, sono comparsi i Sig.ri PERNIGOTTI Celestino, DOMINICHETTI Simone, FRANZOSI Antonio e MORONI Camillo i quali dichiaravano che la società ASD SSS NIZZA Calcio si trova in situazione di impossibilità al rispetto delle norme oggetto di contestazione;

- rilevato che il rappresentante della procura ha chiesto di comminare le seguenti sanzioni in ordine alle violazioni ed ai fatti contestati nell’atto di deferimento:

ad ALBERTOTTI Giuseppe mesi sei di inibizione;

a DOMINICHETTI Simone mesi cinque di inibizione;

a FRANZOSI Antonio, mesi quattro di inibizione;

a ROSSI Giovanni, mesi tre di inibizione,

a MORONI Camillo mesi tre di inibizione,

a PERNIGOTTI Celestino, mesi uno di inibizione,

alla ASD SS NIZZA Calcio Euro 1000,00 di ammenda.

-preso atto che i deferiti hanno chiesto l’assoluzione e/o in subordine il minimo delle sanzioni,

 

Osserva

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge chiaramente che la società ASD SS NIZZA Calcio ha impiegato per tutta la stagione sportiva allenatori senza idonea abilitazione, come previsto delle norme indicate in epigrafe.

Tale comportamento non può trovare giustificazione quale e/o esimente nella situazione economica della società, considerato che ben poteva far partecipare ai corsi di tecnico necessari per l’ottenimento della prevista abilitazione anche coloro che di fatto hanno allenato la squadra nella stagione sportiva 2016/2017.

In ogni caso la situazione economica verrà tenuta in debita considerazione per l’applicazione delle sanzioni.

Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale

CONDANNA

ALBERTOTTI Giuseppe a mesi tre di inibizione;

DOMINICHETTI Simone mesi due di inibizione;

FRANZOSI Antonio, mesi due di inibizione;

ROSSI Giovanni, mesi uno di inibizione,

MORONI Camillo 20 giorni di inibizione,

a PERNIGOTTI Celestino, 20 giorni di inibizione,

alla ASD SS NIZZA Calcio Euro 100,00 di ammenda.

Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale. 

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