F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 271/CSA pubblicata il 02 Maggio 2022 – Sig. Ursino Giuseppe

Decisione n. 271/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 262/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE I

composta dai Sigg.ri:

Carmine Volpe – Presidente

Stefano Azzali – Componente

Andrea Lepore – Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 262/CSA/2021-2022, proposto dal Sig. Ursino Giuseppe in data 05.04.2022, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 166 del 04.04 2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 22.04.2022, il prof. Avv. Andrea Lepore;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 11 aprile 2022, il sig. Giuseppe Ursino ha depositato le motivazioni a sostegno del proprio reclamo avverso la delibera del giudice sportivo, pubblicata nel C.u. n. 166 del 4 aprile 2022, mediante la quale veniva a quest’ultimo irrogata la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 per avere «negli spogliatoi, rivolto con veemenza una critica irrispettosa agli Ufficiali di gara», al termine della gara Crotone-Perugia del 03.04.2022. 

Il sig. Ursino rileva l’eccesiva gravosità e sproporzionalità della sanzione comminata in primo grado in quanto avrebbe dato luogo a uno sfogo personale non caratterizzato da intenzionalità offensiva e non avrebbe urlato né proferito con veemenza alcunché, ma semplicemente protestato all’indirizzo della terna arbitrale.

Sostenendo la mancanza di precedenti a suo carico, domanda, in via principale, che la sanzione venga annullata; in via subordinata, che l’ammenda venga ridotta a € 1.000,00; in via ulteriormente subordinata, che la sanzione dell’ammenda venga congruamente ridotta, secondo valutazione per equità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte, esaminati gli atti, valutate le motivazioni, ritiene che il reclamo debba essere respinto per i motivi che seguono.

In primo luogo, il Collegio intende ribadire il valore fidefacente del referto della terna arbitrale e della relazione dei commissari di campo (ex art. 61, comma 1, C.G.S.), che costituiscono prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (in tema, cfr. giurisprudenza consolidata; ex multis, Corte sportiva d’appello, Sez. un., in C.u. 27 giugno 2019, n. 165/CSA; Corte sportiva d’appello, Sez. un., in C.u. 15 maggio 2019, n. 146/CSA).

Nella descrizione del comportamento tenuto dal sig. Ursino, nonché sulle parole da questi proferite, senza alcun dubbio irrispettose, vi è sostanziale corrispondenza tra il referto degli ufficiali di gara e la relazione dei collaboratori della Procura federale, dove è riportato con accuratezza il susseguirsi degli eventi.

Va rimarcato che la condotta dei dirigenti deve essere sempre rivolta a mantenere un contegno decoroso, assolutamente esemplare nei confronti degli ufficiali di gara (art. 4 C.G.S.), nonostante la concitazione del momento. La puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi, onde evitare che questi ultimi possano degenerare, costituisce un atteggiamento assolutamente esigibile da qualsiasi tesserato (in questa direzione, ex plurimis, cfr. Corte sportiva d’appello, 1 aprile 2021, dec. n. 137).  A ciò si aggiunga che in questa stagione sportiva, contrariamente a quanto sostenuto nel reclamo, il sig. Ursino è stato sanzionato dal giudice sportivo con la squalifica per due giornate effettive gara e ammenda di € 5.000,00 a seguito dell’incontro AlessandriaCrotone del 22 ottobre 2021, con delibera pubblicata nel C.u. n. 49 del 25 ottobre 2021, «per avere, al termine della gara, con atteggiamento intimidatorio rivolto agli Ufficiali di gara epiteti insultanti, reiterando più volte tale atteggiamento». Risulta pertanto recidivo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Lepore                                                                          Carmine Volpe

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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