C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 27/09/2018 – Delibera – Reclamo società A.D.S. REAL MILANO Camp. Juniores Reg. B Gir. G Gara del 08.09.2018 tra Real Milano / Castelverde C.U. n. 15 del CRL datato 13.09.2018

Reclamo società A.D.S. REAL MILANO Camp. Juniores Reg. B Gir. G

Gara del 08.09.2018 tra Real Milano / Castelverde

C.U. n. 15 del CRL datato 13.09.2018

La società A.S.D. REAL MILANO propone reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato alla societa' la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonche' l'ammenda di euro 120,00 per aver utilizzato un calciatore non tesserato e di inibire fino al 10-10 2018 il dirigente accompagnatore della societa' Signor Di Pasquale Pierangelo. La Societa' reclamante chiede l' annullamento della decisione del G.S. in quanto il giocatore  Koci Augen dai tabulati risulta  tesserato in data antecedente alla  partita del giorno 8 settembre.

La Corte Sportiva di Appello, preso atto che il reclamo è stato proposto entro i termini regolamentari, osserva: dagli atti in possesso di questa Corte risulta che il calciatore Koci è stato tesserato in data 12-9-2018, e cioè successivamente allo svolgimento della gara in questione e pertanto non può trovare accoglimento il reclamo proposto. Conferma in toto la decisione del G.S.

Tanto premesso e ritenuto

                                                                   RIGETTA

il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.

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