C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 27/09/2018 – Delibera – Reclamo società U.S.D. ADRARESE – Torneo Preda Bergamo Gara del 09.09.2018 tra Or. Zandobbio / U.S.D. Adrarese C.U. n. 8 della Delegazione di Bergamo datato 13.09.2018

Reclamo società U.S.D. ADRARESE - Torneo Preda Bergamo

Gara del 09.09.2018 tra Or. Zandobbio / U.S.D. Adrarese

C.U. n. 8 della Delegazione di Bergamo datato 13.09.2018

La U.S.D. ADRARESE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che in relazione alla gara in epigrafe squalificava il giocatore LOCHIS Leonardo fino al 09/11/2018 per aver pronunciato espressioni discriminatorie di carattere razziale nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, chiedendo una riduzione della sanzione poichè si è trattato di gesto istintivo e non premeditato.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva: la reclamante nel proprio ricorso conferma invero l'accaduto, così come emerge dal referto arbitrale.

A nulla valgono le ulteriori argomentazioni tese a sminuire il valore dell'espressione pronunciata, in quanto l'atto di per sè confermato è da censurare senza attenuanti.

Poste tali premesse, analizzata la sanzione del GS, questa appare congrua rispetto alla gravità dei fatti e non meritevole di riduzione.

Per quanto sopra esposto e ritenuto la Corte Sportiva di Appello 

RIGETTA

il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.

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