C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 20 del 04/10/2018 – Delibera – Reclamo società BRESSO CALCIO Campionato Promozione Gir. E Gara del 16-09-2018 tra Bresso Calcio / Sant’Angelo C.U. n. 18 del CRL datato 20-09-2018
Reclamo società BRESSO CALCIO Campionato Promozione Gir. E
Gara del 16-09-2018 tra Bresso Calcio / Sant'Angelo
C.U. n. 18 del CRL datato 20-09-2018
La società BRESSO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore SPINELLA Carlo per tre gare per aver dato un calcio all'avversario. Chiede una riduzione della sanzione a carico del suo tesserato.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è pervenuto entro i termini regolamentari, rileva: le giustificazioni addotte dalla reclamante confliggono con il contenuto del referto di gara che costituisce secondo prassi consolidata prova privilegiata, contro la quale non hanno valore le dichiarazioni della reclamante. Infatti, il direttore di gara nel suo referto dichiara: il calciatore Spinella a giuoco fermo dava un calcio sullo stinco di un avversario, senza conseguenze fisiche. Pertanto la sanzione inflitta dal G.S. appare congrua e meritevole di conferma.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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