C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 20 del 04/10/2018 – Delibera – Reclamo società FCD BRERA Camp. 1° Categoria Gir. D Gara del 16.09.2018 tra FCD Brera / Rozzano Calcio SRL SSD C.U. n. 18 del CRL datato 20.09.2018

Reclamo società FCD BRERA Camp. 1° Categoria Gir. D

Gara del 16.09.2018 tra FCD Brera / Rozzano Calcio SRL SSD

C.U. n. 18 del CRL datato 20.09.2018

La società FCD BRERA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato, ai sensi dell’art. 17 del C.G.S., la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 per non aver consentito l’effettuazione della gara a causa di numerose buche presenti nel manto erboso e parti metalliche di un irrigatore che sporgevano dallo stesso che costituivano evidente pericolo per la incolumità degli atleti. La reclamante sostiene che il provvedimento del GS sia inammissibile in quanto non sussisterebbe la causa di impraticabilità del campo e comunque non si ravviserebbe nella fattispecie una responsabilità oggettiva della reclamante.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva : analizzata la decisione del GS, nonché il reclamo e la documentazione fornita dalla FCD BRERA, pur se appare corretta la decisione dell’arbitro al quale spetta ogni valutazione sul punto, si ritiene che nella fattispecie non sussista alcuna responsabilità della reclamante in ordine alla manutenzione del campo di gioco vista anche la gravosità degli interventi richiesti per il ripristino a regola d’arte.

A fronte di ciò anche ragioni di giustizia portano a disporre la ripetizione della gara.

Tanto premesso e ritenuto in accoglimento del reclamo proposto

DISPONE

la ripetizione della gara demandando agli organi competenti ogni conseguente decisione.

Dispone l’accredito della relativa tassa se versata.

 

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