C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 18/10/2018 – Delibera – Reclamo società A.S.D. ACCADEMIA CALCIO VITTUONE Camp. Promozione Gir. F Gara del 30.09.2018 tra GS Assago / ASD Accademia Calcio Vittuone C.U. n. 20 CRL datato 04.10.2018
- società A.S.D. ACCADEMIA CALCIO VITTUONE Camp. Promozione Gir. F
- del 30.09.2018 tra GS Assago / ASD Accademia Calcio Vittuone
C.U. n. 20 CRL datato 04.10.2018
La società A.S.D ACCADEMIA CALCIO VITTUONE ha proposto reclamo in merito alla squalifica comminata al proprio calciatore RAZZINI Riccardo per due giornate di squalifica nonché l’ammenda di € 150,00 comminata alla società per ripetute offese e pesanti insulti e minacce all’assistente arbitrale da parte dei sostenitori del Vittuone.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva come, ai sensi dell'art. 45 n. 3 lettera a CGS, non sono impugnabili in alcuna sede squalifiche dei calciatori sino a due giornate.
Per tale motivo il reclamo per il calciatore RAZZINI deve ritenersi inammissibile.
In relazione all’ammenda comminata alla società per € 150,00, dal referto arbitrale è emerso in modo chiaro come i sostenitori della società Vittuone si rivolgevano all’arbitro al termine della gara ponendo in essere comportamenti minacciosi ed offensivi.
Conseguentemente l’ammenda comminata dal GS deve ritenersi corretta anche alla luce della consolidata prassi di questa Corte.
Tanto premesso e ritenuto, dichiara
INAMMISSIBILE
il reclamo proposto nei confronti del calciatore RAZZINI Riccardo
RIGETTA
il reclamo relativo all’ammenda di € 150,00 che deve essere confermata.
Dispone l’addebito della relativa tassa.
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