C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 25/10/2018 – Delibera – Reclamo A.C. ROBUR Camp. 3° Categoria Gir. A Gara del 07.10.2018 tra Villa Cortese / A.C. Robur C.U. n. 15 della Delegazione di Legnano datato 11.10.2018

Reclamo A.C. ROBUR Camp. 3° Categoria Gir. A

Gara del 07.10.2018 tra Villa Cortese / A.C. Robur

C.U. n. 15 della Delegazione di Legnano datato 11.10.2018

La società A.C. ROBUR ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore Antonino ITALIA per 10 (DIECI) gare, per aver rivolto espressioni discriminatorie per ragioni di colore della pelle nei confronti dell’arbitro, chiedendo l’annullamento della sanzione in quanto viene integralmente contestata la circostanza ed asserito che il giocatore non avrebbe mai rivolto alcuna frase ingiuriosa.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

Dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte privilegiata di prova, e dagli ulteriori accertamenti disposti, essendo stato altresì sentito l’arbitro a chiarimenti, emerge in modo chiaro e inconfutabile il comportamento tenuto dal giocatore della società reclamante che ha costituito il fondamento della decisione del Giudice Sportivo.

Tanto premesso e ritenuto,

RIGETTA

il reclamo proposto e conferma la squalifica comminata al calciatore Antonino ITALIA per 10 (DIECI) gare effettive.

Dispone l’addebito della relativa tassa.

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