C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 25/10/2018 – Delibera – Reclamo società ALBIATESE Camp 1° Categoria Gir. C Gara del 07.10.2018 tra Berbenno / Albiatese C.U. n. 21 del CRL datato 11.10.2018

 

Reclamo società ALBIATESE Camp 1° Categoria Gir. C

Gara del 07.10.2018 tra Berbenno / Albiatese

C.U. n. 21 del CRL datato 11.10.2018

La società ALBIATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore Riccardo REDAELLI fino al giorno 04/06/2019 per essersi reso responsabile di condotta indegna e spregevole con riferimento ai principi di lealtà e fair play, chiedendo la riduzione della sanzione in quanto l’evento è da ritenersi del tutto involontario.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

Dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte privilegiata di prova, sentito l’arbitro a chiarimenti e analizzata tutta la documentazione disponibile, emerge che, se da un lato è pur vero che il comportamento tenuto dal REDAELLI non sia da intendersi violento, risulta dall’altro comprovato che il calciatore si avvicinava all’arbitro protestando in modo plateale, sconsiderato e ingiurioso. E’ altresì accertato che continuando a protestare, il giocatore sputava ripetutamente addosso all’arbitro sia sulla faccia che sulla divisa.

Nella valutazione della sanzione, sono state tenute in considerazione le attenuanti dell’involontarietà e le aggravanti in ordine alla condotta del responsabile, così come sopra descritte.

Tuttavia, la gravità del gesto merita censura nei termini indicati dal GS nel provvedimento reclamato.

Tanto premesso e ritenuto,

RIGETTA

il reclamo proposto e conferma la squalifica comminata al calciatore Riccardo REDAELLI fino al giorno 04/06/2019.

Dispone l’addebito della relativa tassa.

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