C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 25/10/2018 – Delibera – Reclamo società ASD VERDERIO Camp. 2° Categoria Gir. L Gara del 30.09.2018 tra Verderio / Foppenico C.U. n. 12 della Delegazione di Lecco datato 04.10.2018

Reclamo società ASD VERDERIO   Camp. 2° Categoria Gir. L

Gara del 30.09.2018 tra Verderio / Foppenico

C.U. n. 12 della Delegazione di Lecco datato 04.10.2018

La società ASD VERDERIO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha inibito il Presidente OGGIONI Giovanni sino al 18.11.2018 ed il dirigente PAMPO Luca sino al 3.12.2018 ed ha squalificato il calciatore, COLOMBO Alessio per tre gare ed il calciatore, OGGIONI Stefano per due gare, comminandole l'ammenda di Euro 200,00, con ricorso sottoscritto dal Presidente stesso inibito, sig. OGGIONI Giovanni.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato proposto nei termini, sentita la reclamante, osserva.

Il reclamo è inammissibile in quanto è stato sottoscritto dal Presidente della società ASD VERDERIO, che al momento della sottoscrizione era inibito.

Infatti, ai sensi dell'Art. 22, comma VIII, del CGS, i dirigenti colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della FIGC sino a quando sia stata regolarmente scontata la sanzione stessa.

Considerato che il Presidente dell'ASD VERDERIO era stato inibito dal Giudice Sportivo sino al 18.11.2018 con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 12 della Delegazione di Lecco datato 04.10.2018 e che quindi non poteva svolgere alcuna attività in rappresentanza della ASD VERDERIO nell'ambito della FIGC, ivi compresa quella di sottoscrivere, il reclamo introduttivo del presente giudizio a nome della società ASD VERDERIO.

La mancanza di poteri in tal senso da parte del Presidente comporta l'inammissibilità del reclamo.

Tanto premesso e ritenuto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara

INAMMISSIBLE

il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

 

 

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