C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 25/10/2018 – Delibera – Reclamo società F.C.D. OLIMPIA 05 Camp. Allievi Prov. Gir. A Gara del 7.10.2018 tra Castellana Castelgoffredo / Olimpia 05 C.U. n. 13 della Delegazione di Mantova datato 11.10.2018

Reclamo società F.C.D. OLIMPIA 05    Camp. Allievi Prov. Gir. A

Gara del 7.10.2018 tra Castellana Castelgoffredo / Olimpia 05 

C.U. n. 13 della Delegazione di Mantova datato 11.10.2018

La società OLIMPIA 05 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore EL HIRICH Salaheldin per 3 giornate, lamentando che la circostanza indicata nel referto arbitrale non si sia verificata.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

Come si evince dal referto arbitrale, il quale si rammenta essere fonte privilegiata di prova, è emerso in modo inconfutabile come il calciatore in questione, a seguito di un normale contrasto di gioco, sputava sul corpo di un avversario.

Tale comportamento è sicuramente inquadrabile in un atto altamente spregevole e pertanto la sanzione inflitta dal GS appare congrua in relazione al comportamento tenuto dal giocatore. Il ricorso non è quindi meritevole di accoglimento.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa

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