C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 25/10/2018 – Delibera – Reclamo società MONTEROSSO Camp. Giovanissimi Reg. Femm. Gir. B Gara del 07.10.2018 tra Monterosso / Cremonese C.U. n. 21 del CRL datato 11.10.2018

Reclamo società MONTEROSSO Camp. Giovanissimi Reg. Femm.  Gir. B

Gara del 07.10.2018 tra Monterosso / Cremonese

C.U. n. 21 del CRL datato 11.10.2018

La società MONTEROSSO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha disposto l’ammenda di € 100,00 alla società e l’inibizione sino al giorno 05/12/2018 del dirigente Silvana TRIBOLI per comportamento intimidatorio nei confronti del direttore di gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

Dal referto arbitrale e dal supplemento di rapporto, che si rammenta essere fonte privilegiata di prova, emerge che prima dell’inizio della gara il dirigente TRIBOLI esplicitava chiare lamentele tenendo un comportamento ingiustificatamente lamentoso, minaccioso e intimidatorio.

Tali comportamenti si ripetevano anche a seguito della conclusione della partita.

La gravità della condotta merita censura, essendo adeguate le sanzioni comminate dal GS alla TRIBOLI ed alla società reclamante.

Tanto premesso e ritenuto,

RIGETTA

il reclamo proposto e conferma l’ammenda infitta alla reclamante di € 100,00 e l’inibizione sino al giorno 05/12/2018 del dirigente Silvana TRIBOLI.

Dispone l’addebito della relativa tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it