C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 31/10/2018 – Delibera – Reclamo ASD PONTELAMBRESE Camp. Allievi Prov. U17 Gir. B Gara del 14.10.2018 tra Salus et Virtus Turate / Pontelambrese C.U. n. 15 della Delegazione di Como datato 18.10.2018

Reclamo ASD PONTELAMBRESE Camp.  Allievi Prov. U17 Gir. B

Gara del 14.10.2018 tra Salus et Virtus Turate / Pontelambrese

C.U. n. 15 della Delegazione di Como datato 18.10.2018

La ASD PONTELAMBRESE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha disposto la ripetizione della gara con l’ammenda di Euro 200,00 a carico della società reclamante e la sanzione della chiusura dell’impianto al pubblico per una gara (sanzione sospesa), lamentando che l’incontro non doveva essere sospeso e che le sanzioni poste a suo carico erano pertanto ingiuste.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

Il reclamo non può trovare accoglimento in quanto dal rapporto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova emerge chiaramente che l’arbitro è stato oggetto di insulti aventi connotato di discriminazione razziale provenienti da uno spettatore.

Sebbene tale comportamento isolato non giustifica la sospensione della gara, merita in ogni caso di essere sanzionato per responsabilità oggettiva della società reclamante nei termini indicati dal GS.

Per quanto sopra esposto e ritenuto la Corte Sportiva di Appello

RIGETTA

il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.

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