C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 15/11/2018 – Delibera – Reclamo ASD F.C. LONATE CEPPINO Camp. 2° Categoria Gir. Z Gara del 21.10.2018 tra San Michele / Lonate Ceppino C.U. n. 12 della Delegazione di Varese datato 25.10.2018
Reclamo ASD F.C. LONATE CEPPINO Camp. 2° Categoria Gir. Z
Gara del 21.10.2018 tra San Michele / Lonate Ceppino
C.U. n. 12 della Delegazione di Varese datato 25.10.2018
La ASD F.C. LONATE CEPPINO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il proprio Allenatore Sig. Marco TOMASINI fino al 09/12/2018 per aver a fine gara avvicinato l'arbitro e proferito al suo indirizzo ripetute frasi oltraggiose, offensive e minacciose. Comportamento reiterato anche dopo il rientro negli spogliatoi. Lamenta la reclamante che nel caso di specie si sarebbe trattato di uno scambio di persona e richiede quindi la revoca della squalifica comminata al Sig. Marco TOMASINI.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.
Il reclamo non può trovare accoglimento in quanto dal rapporto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova e dal supplemento di rapporto del Direttore di gara, il quale individua con assoluta certezza la persona che ha proferito le frasi oltraggiose, offensive e minacciose, emerge senza dubbio alcuno che l’arbitro è stato destinatario delle frasi contestate.
Per quanto sopra esposto e ritenuto la Corte Sportiva di Appello
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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