C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 15/11/2018 – Delibera – Reclamo società ASD NUOVA POL. ORIO Camp. 3° Categoria Gir. C Gara del 25.10.2018 tra Real Bolgare / Nuova Pol. Orio C.U. n. 15 della Delegazione di Bergamo datato 31.10.2018.

Reclamo società ASD NUOVA POL. ORIO Camp.  3° Categoria Gir. C

Gara del 25.10.2018 tra Real Bolgare / Nuova Pol. Orio

C.U. n. 15 della Delegazione di Bergamo datato 31.10.2018.

La Società ASD NUOVA POL. ORIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore GHILARDI Stefano per 9 gare, lamentando che la sanzione sarebbe eccessiva in relazione alla gravità del comportamento tenuto dal calciatore nei confronti dell’arbitro, anche sulla base del principio della continuazione.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentito l'arbitro a chiarimento osserva.

Dal rapporto arbitrale emerge che il calciatore, dopo aver strappato il taccuino all’arbitro, lo ha insultato. La gravità del comportamento peraltro posto in essere in un unico contesto, giustifica una lieve mitigazione della squalifica in applicazione degli abituali criteri di giudizio adottati da questa Corte.

Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto

                                                              RIDUCE

La squalifica comminata al calciatore GHILARDI Stefano a 8 giornate.

Dispone l'accredito della tassa, se già addebitata.

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