C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 15/11/2018 – Delibera – Reclamo società GSD LUISIANA Camp. Eccellenza Gir. B Gara del 21.10.2018 tra GSD LUISIANA / Nibionnoggiono C.U. n. 23 del CRL datato 25.10.2018.
Reclamo società GSD LUISIANA Camp. Eccellenza Gir. B
Gara del 21.10.2018 tra GSD LUISIANA / Nibionnoggiono
C.U. n. 23 del CRL datato 25.10.2018.
La Società GSD LUISIANA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore SCIETTI Luigi Angelo per cinque gare, lamentando che il gesto compiuto non era né violento né volontario in quanto il pallone aveva colpito l’arbitro accidentalmente per un gesto di stizza e frustrazione.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentito l'arbitro a chiarimenti osserva.
L’arbitro sentito a chiarimenti da questa Corte ha confermato che il calciatore SCIETTI è stato espulso dal terreno di gioco per aver insultato l’arbitro e che dopo l’espulsione ha calciato il pallone che lo ha colpito, seppur non volontariamente.
Il comportamento del calciatore, valutato nel suo complesso, giustifica la sanzione comminata dal GS sportivo allo stesso che pertanto merita di essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RESPINGE
Il reclamo proposto e conferma le sanzioni comminate.
Dispone l'addebito della tassa.
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