C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 22/11/2018 – Delibera – Reclamo società U.S. ITALA Camp. Giovanissimi Prov. U15 Gir. C gara del 21.10.2018 tra U.S. Itala / Castello Città di Cantù C.U. n. 16 della Delegazione di Como datato 25.10.2018

Reclamo società U.S. ITALA Camp. Giovanissimi Prov. U15  Gir. C

gara del 21.10.2018 tra U.S. Itala / Castello Città di Cantù

C.U. n. 16 della Delegazione di Como datato 25.10.2018

La U.S. ITALA ha proposto reclamo avverso la delibera del G.S. che ha comminato la sanzione della perdita della gara a carico della società reclamante con il risultato di 0 – 3, nonché di l'ammenda di € 20,00 a carico della medesima società.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva che la gara non ha avuto inizio ed è stata sospesa, a causa della mancata visibilità e/o tracciabilità delle linee di tracciamento del terreno di gioco.

Evidenziato che il rapporto di gara fa piena prova circa quanto indicato e che la società reclamante, regolarmente sentita sul punto, non ha aggiunto ulteriori motivazioni di reclamo, la delibera deve essere confermata.

Tanto premesso e ritenuto, la Corte Sportiva d’Appello,

RIGETTA

il ricorso e dispone l'addebito della relativa tassa.

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