C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 29/11/2018 – Delibera – Reclamo in proprio CASSANI MARCO Camp. 3° Categoria Gir. B Gara del 4.11.2018 tra Viqueria / Audax Travacò C.U. n. 19 della Delegazione di Pavia datato 08.11.2018.

 

Reclamo in proprio CASSANI MARCO Camp.  3° Categoria Gir. B

Gara del 4.11.2018 tra Viqueria / Audax Travacò

C.U. n. 19 della Delegazione di Pavia datato 08.11.2018.

Il calciatore, CASSANI Marco, ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che lo ha squalificato per cinque gare, lamentando che non ha sospinto l’arbitro e che in ogni caso non è venuto nemmeno a contatto fisico con l’arbitro.

Questa Corte, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentito il reclamante, sentito l’arbitro a chiarimenti, osserva.

L’arbitro sentito a chiarimenti da Questa Corte ha precisato di essere stato sospinto dal calciatore, CASSANI Marco, con il petto, mentre veniva insultato e offeso verbalmente.

Il comportamento del calciatore, valutato nel suo complesso, giustifica la sanzione comminata dal GS sportivo allo stesso che pertanto merita di essere confermata.

Tanto premesso e ritenuto

                                                              RESPINGE

il reclamo proposto e conferma le sanzioni comminate.

Dispone l'addebito della tassa.

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