C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 29/11/2018 – Delibera – Reclamo società ASD CENTRO SCHUSTER Camp. Allievi Reg. U17 Gir. D gara del 11.11.2018 tra Rozzano Calcio / ASD Centro Schuster C.U. n. 26 del CRL datato 15.11.2018

 

Reclamo società ASD CENTRO SCHUSTER Camp. Allievi Reg. U17 Gir. D

gara del 11.11.2018 tra Rozzano Calcio / ASD Centro Schuster

C.U. n. 26 del CRL datato 15.11.2018

La Società ASD CENTRO SCHUSTER ha proposto reclamo avverso la decisione del G. S. che ha sanzionato sottoponendo la reclamante ad un periodo di prova di un anno, ritenendo il provvedimento ingiusto e chiedendo la conversione dello stesso in pena pecuniaria.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

Dal rapporto arbitrale che, come ormai noto, costituisce fonte privilegiata di prova, risulta in modo inequivocabile che i sostenitori della reclamante indirizzavano al direttore di gara frasi discriminatorie e volgari. Tenuto conto di tali evidenze, la sanzione della squalifica nella sua entità appare corretta e meritevole di essere confermata.

Tanto premesso e ritenuto, la Corte Sportiva d’Appello,

 

RIGETTA

il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.

 

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