C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 29/11/2018 – Delibera – Reclamo società ASD PADERNO CALCIO Camp. 3° Categoria Gir. B gara del 11.11.2018 tra San Luigi / ASD Paderno Calcio C.U. n. 18 della Delegazione di Cremona datato 15.11.2018

Reclamo società ASD PADERNO CALCIO Camp. 3° Categoria Gir. B

gara del 11.11.2018 tra San Luigi / ASD Paderno Calcio

C.U. n. 18 della Delegazione di Cremona datato 15.11.2018

La Società ASD PADERNO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G. S. che ha squalificato il giocatore PONZONI Marco fino al giorno 30.06.2020 e avverso la sanzione di € 150,00, chiedendo la riduzione della sanzione e dell'ammenda, poichè il gesto non sarebbe stato premeditato e i dirigenti avrebbero invero dato assistenza all’arbitro.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

Dal rapporto arbitrale che, come ormai noto, costituisce fonte privilegiata di prova, risulta in modo inequivocabile che il giocatore PONZONI Marco, alla vista del secondo cartellino giallo, si avvicinava al direttore di gara in modo minaccioso e lo colpiva con uno schiaffo, provocando una ferita al labbro. Alla vista del cartellino rosso, il giocatore avrebbe altresì tentato di colpire nuovamente l'arbitro.

La condotta tenuta dal giocatore mostra tutti i connotati di violenza e volontarietà mirati a procurare lesioni. Tuttavia, nell'occorso, appare altrettanto evidente che la società Paderno Calcio, non abbia dato assistenza all'arbitro.

Tenuto conto di tali evidenze, la sanzione della squalifica nella sua entità appare corretta e meritevole di essere confermata.

Tanto premesso e ritenuto, la Corte Sportiva d’Appello,

RIGETTA

il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.

 

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