C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 29/11/2018 – Delibera – Reclamo società CALCIO GORLE Camp. Allievi Prov. U17 Gir. B gara del 11.11.2018 tra Oratori Alzanese A.S.D. / Calcio Gorle C.U. n. 17 della Delegazione di Bergamo datato 15.11.2018

Reclamo società CALCIO GORLE Camp. Allievi Prov. U17 Gir. B

gara del 11.11.2018 tra Oratori Alzanese A.S.D. / Calcio Gorle

C.U. n. 17 della Delegazione di Bergamo datato 15.11.2018

La Società CALCIO GORLE ha proposto reclamo avverso la decisione del G. S. che ha squalificato il giocatore DULLIA Michele per 3 (tre) giornate, chiedendo la riduzione della sanzione, poichè il calciatore non avrebbe tenuto alcuna condotta oltraggiosa nei confronti del direttore di gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

Dal rapporto arbitrale che, come ormai noto, costituisce fonte privilegiata di prova, risulta in modo inequivocabile che il DULLIA, dopo aver ricevuto il cartellino per un fallo commesso, afferrava il gomito dell'arbitro costringendolo a fermarsi contestando la decisione, pertanto la sanzione della squalifica nella sua entità appare corretta e meritevole di essere confermata.

Tanto premesso e ritenuto, la Corte Sportiva d’Appello,

 

RIGETTA

il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.

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