C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 29/11/2018 – Delibera – Reclamo società NUOVA VALCAVALLINA CALCIO Camp. Juniores Prov. Gir. C gara del 27.10.2018 tra Gorlago 1973 / Nuova Valcavallina Calcio C.U. n. 16 della Delegazione di Bergamo datato 08.11.2018

Reclamo società NUOVA VALCAVALLINA CALCIO Camp. Juniores Prov. Gir. C

gara del 27.10.2018 tra Gorlago 1973 / Nuova Valcavallina Calcio

C.U. n. 16 della Delegazione di Bergamo datato 08.11.2018

La Società NUOVA VALCAVALLINA CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G. S. che ha squalificato il giocatore Matteo RIBOLI per 4 (quattro) giornate, chiedendo la riduzione della sanzione, poichè sproporzionata rispetto alla condotta effettivamente tenuta dal calciatore, negando di aver sferzato un calcio nei confronti di un avversario, e di aver rivolto alcuna espressione ingiuriosa.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

Dal rapporto arbitrale che, come ormai noto, costituisce fonte privilegiata di prova, risulta in modo inequivocabile che il giocatore RIBOLI ha sferrato un calcio ad un altro calciatore avversario, per poi rivolgergli gravi espressioni ingiuriose ed offensive ed essere poi allontanato dai compagni di squadra. Tenuto conto di tali evidenze, la sanzione della squalifica nella sua entità appare corretta e meritevole di essere confermata.

Tanto premesso e ritenuto, la Corte Sportiva d’Appello,

RIGETTA

il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.

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