C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 29/11/2018 – Delibera – Reclamo società SIRMIONE CALCIO ROVIZZA Camp. 2° Categoria Gir. E Gara del 28.10.2018 tra S. Carlo Rezzato / Sirmione Calcio Rovizza C.U. n. 18 della Delegazione di Brescia datato 15.11.2018.

 

Reclamo società SIRMIONE CALCIO ROVIZZA Camp. 2° Categoria Gir. E

Gara del 28.10.2018 tra S. Carlo Rezzato / Sirmione Calcio Rovizza

C.U. n. 18 della Delegazione di Brescia datato 15.11.2018.

La Società SIRMIONE CALCIO ROVIZZA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha disposto la ripetizione della gara, sostenendo che la gara era stata portata a termine correttamente e che quindi aveva conseguito un valido risultato (SAN CARLO REZZATO 2 SIRMIONE 4)

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari anche alla squadra avversaria, osserva.

Dal rapporto dell’arbitro fonte primaria e privilegiata di prova emerge chiaramente che lo stesso ha commesso un grave errore, consentendo alla squadra della società reclamante di giocare una parte del primo tempo con un giocatore in più, per non aver allontanato dal terreno di gara al 41° del primo tempo il calciatore Malangone Daniele ammonito due volte e di averlo allontanato solamente all’inizio del secondo tempo.

Il reclamo non può quindi trovare accoglimento con conseguente conferma del provvedimento reso dal GS sportivo correttamente motivato.

Tanto premesso e ritenuto

                                                              RESPINGE

il reclamo proposto e conferma le sanzioni comminate.

Dispone l'addebito della tassa.

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