C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 29/11/2018 – Delibera – Reclamo società SPARTAK PINAROLO Camp. 3° Categoria Gir. B Gara dell’11.11.2018 tra Spartak Pinarolo / Retorbido C.U. n. 20 della Delegazione di Pavia datato 15.11.2018.

 

Reclamo società SPARTAK PINAROLO Camp. 3° Categoria Gir. B

Gara dell’11.11.2018 tra Spartak Pinarolo / Retorbido

C.U. n. 20 della Delegazione di Pavia datato 15.11.2018.

La Società SPARTAK PINAROLO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha omologato la gara, sostenendo che doveva essere comminata la sanzione della perdita della gara alla società Retorbido in quanto aveva impiegato un calciatore in posizione irregolare.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari anche alla squadra avversaria, osserva.

Il reclamo non può trovare accoglimento.

Infatti, per considerare in posizione irregolare un calciatore questo deve aver preso parte alla gara, fattivamente parlando in modo tale da influire sul risultato della gara stessa, come previsto dall’Art. 17, comma 5, del CGS.

Nel caso di specie, il calciatore non tesserato si è limitato a sedere in panchina senza essere impiegato nella partita.

A fronte di ciò, la decisione del GS deve ritenersi corretta e quindi merita di essere confermata.

Tanto premesso e ritenuto

                                                              RESPINGE

il reclamo proposto e conferma le sanzioni comminate.

 

 

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