F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 274/CSA pubblicata il 03 Maggio 2022 – F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l.
Decisione n. 274/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 298/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Maurizio Borgo – Vice Presidente
Nicola Durante – Componente (relatore)
Paolo Tartaglia - Componente
Franco Granato - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo, con procedura d’urgenza, numero 298/CSA/2021-2022, proposto dalla società F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l.,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C, di cui al Com. Uff. n. 290 DIV del 25 aprile 2022;
Visti il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella riunione, tenutasi in videoconferenza il giorno 25.03.2022, il Cons. Nicola Durante ed udito l’Avv. Serena Angileri, per delega dell’avv. Cesare Di Cintio, per la società F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l.;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l. interpone reclamo con procedura d’urgenza avverso la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata effettiva di gara, inflitta all’allenatore in campo sig. Massimiliano Nardecchia, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C (cfr. Com. Uff. n. 290 DIV del 25 aprile 2022), in relazione alla gara del Campionato di Serie C Mantova/Pro Vercelli del 24 aprile 2022, terminata col risultato di 3-0, «per avere consentito la direzione della squadra all’allenatore squalificato mediante comunicazione telefonica intercorsa con questi durante l’intera gara, in violazione dell’art. 21, comma 9, C.G.S. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19, comma 3, C.G.S. in considerazione della modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.)».
La società reclamante chiede l’annullamento della sanzione, sostenendo il difetto di una prova convincente e, in subordine, la sospensione del giudizio, in attesa degli accertamenti in corso da parte della Procura Federale, cui essa ha presentato un esposto, «affinché venga fatta luce sul reale accadimento dei fatti, sentendo anche il segretario del club mantovano anch’egli presente in quel preciso istante. Ciò perché quanto refertato dai collaboratori non corrisponde a quanto realmente accaduto».
Il reclamo è stato così ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo, attivato con la procedura d’urgenza, sia inammissibile ai sensi dell’art. 74, comma 8, C.G.S., secondo cui “il procedimento d’urgenza non può essere richiesto … nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonti di prova”, riguardando l’annullamento della sanzione della squalifica per una gara e non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 61 C.G.S., che consenta l’uso di immagini televisive come fonte di prova.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL VICE PRESIDENTE
Nicola Durante Maurizio Borgo
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce