F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 275/CSA pubblicata il 03 Maggio 2022 – F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l.

Decisione n.275/CSA/2021-2022         

Registro procedimenti n. 299/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Maurizio Borgo – Vice Presidente

Nicola Durante – Componente

Paolo Tartaglia – Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo, con procedura d’urgenza, numero 299/CSA/2021-2022, proposto dalla società F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l.,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C, di cui al Com. Uff. n. 290 DIV del 25 aprile 2022;

Visti il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella riunione, tenutasi in videoconferenza il giorno 25.03.2022, il Prof. Avv. Paolo Tartaglia ed udito l’Avv. Serena Angileri, per delega dell’avv. Cesare Di Cintio, per la società F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l.;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l. interpone reclamo con procedura d’urgenza avverso la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata effettiva di gara, ed €. 1.000 di ammenda inflitta al tesserato sig. Franco Lerda, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C (cfr. Com. Uff. n. 290 DIV del 25 aprile 2022), in relazione alla gara del Campionato di Serie C Mantova/Pro Vercelli del 24 aprile 2022, terminata col risultato di 3-0, «per avere diretto la squadra mediante indicazioni fornite dagli spalti mediante comunicazione telefonica con l’allenatore Nardecchia Massimiliano nonostante fosse squalificato, in violazione dell’art. 21 comma 9 CGS con l’applicazione della recidiva in considerazione delle sanzioni della stessa natura già irrogate (sanzione sa scontarsi, quanto alla squalifica, nella prima gara utile dopo il termine della squalifica in corso). Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 19, comma 3 CGS (r. proc. Fed.) in considerazione delle modalità complessive dei fatti e della recidiva ».

La società reclamante chiede l’annullamento della sanzione, sostenendo il difetto di una prova convincente e, in subordine, la sospensione del giudizio, in attesa degli accertamenti in corso da parte della Procura Federale, cui essa ha presentato un esposto, «affinché venga fatta luce sul reale accadimento dei fatti, sentendo anche il segretario del club mantovano anch’egli presente in quel preciso istante. Ciò perché quanto refertato dai collaboratori non corrisponde a quanto realmente accaduto».

Il reclamo è stato così ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo, attivato con la procedura d’urgenza, sia inammissibile ai sensi dell’art. 74, comma 8, C.G.S., secondo cui “il procedimento d’urgenza non può essere richiesto … nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonti di prova”, riguardando l’annullamento della sanzione della squalifica per una gara e non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 61 C.G.S., che consenta l’uso di immagini televisive come fonte di prova.

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità del reclamo. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.                                                                              

 

 

L’ESTENSORE                                                            IL VICE PRESIDENTE

Paolo Tartaglia                                                                  Maurizio Borgo

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO  

Fabio Pesce                                                                        

 

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