F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 273/CSA pubblicata il 02 Maggio 2022 – Sig. Evangelista Cunzi
Decisione n. 273/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 293/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Savio Picone - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 293/CSA/2021-2022, proposto dal calciatore Evangelista Cunzi, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc di cui al Com. Uff. n. 23 del 20.04.2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 27.4.2022, il Dott. Savio Picone;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il calciatore Evangelista Cunzi ha proposto reclamo d’urgenza avverso la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, inflitta a suo carico dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 23 del 20.4.2022), in relazione alla gara Pol. Santa Maria Cilento / Giarre 1946 del 14.4.2022.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al petto”.
Il reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta da tre a due giornate di squalifica. Nel caso di specie, non si sarebbe trattato di condotta violenta, bensì di normale contrasto di gioco, ovvero di condotta antisportiva, poiché, in sintesi: al minuto 40’ del primo tempo, in area di rigore, Cunzi (Pol. Santa Maria Cilento) sarebbe stato ostacolato da Zappalà (Giarre 1946); in quel momento, Cunzi non avrebbe avuto alcuna intenzione di porre in atto una condotta violenta, poiché la Pol. Santa Maria Cilento era in vantaggio 2-0; Cunzi e Zappalà si sarebbero scontrati, cadendo entrambi a terra; nel rialzarsi, Cunzi avrebbe tentato di liberarsi da Zappalà che era caduto sopra di lui; il contatto con l’avversario sarebbe avvenuto in una fase dinamica di gioco ed al solo scopo di rialzarsi e partecipare nuovamente all’azione offensiva della Pol. Santa Maria Cilento; Zappalà non avrebbe subito conseguenze apprezzabili; non ricorrerebbero, pertanto, i presupposti di cui all’art. 38 C.G.S.; in subordine, dovrebbe farsi applicazione della circostanza attenuante ex art. 13, comma 1, lett. a), C.G.S.
A supporto, il reclamante ha prodotto delle immagini video realizzate da emittente autorizzata alla cronaca sportiva radiotelevisiva.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 27 aprile 2022 il ricorso è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso deve essere respinto.
In rito, non si ravvisano i presupposti per l’ammissione della prova mediante immagini video, ai sensi dell’art. 61 C.G.S., non essendo qui controversa l’identità dell’autore dell’infrazione.
Nel merito, la ricostruzione dei fatti prospettata dal reclamante contrasta con le risultanze dei documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi valore di “piena prova” ex art. 61, comma 1, C.G.S.: si legge infatti nel referto che Cunzi “(…) dopo essere caduto a terra in un normale contrasto di gioco aereo per la contesa di un pallone alto insieme ad un avversario, colpiva, a pallone lontano e senza nessuna contesa, l’avversario caduto sopra di lui in modo fortuito, con una gomitata con forza notevole sul petto. L'avversario richiedeva l'intervento dei sanitari e si rialzava e poteva proseguire la gara”.
Ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 38 C.G.S. prevede la sanzione minima della squalifica per tre giornate effettive di gara, a carico dei responsabili di condotta violenta nei confronti di altri calciatori. Tale è da considerarsi, in ogni caso, quella addebitata a Cunzi, che ha colpito l’avversario con una gomitata volontaria, stando alla puntuale descrizione desumibile dal referto dell’arbitro.
La sanzione determinata dal Giudice Sportivo, per quanto detto, è congrua e giustificata dall’obiettivo svolgimento dei fatti.
Ne discende il rigetto del reclamo.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Savio Picone Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce