F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 136/TFN – SD del 3 Maggio 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 7727/178 pf21-22/GC/blp del 7 aprile 2022 nei confronti dei sigg.ri Giuseppe Palmerini e Giampiero Micciani – Reg. Prot. 140/TFN-SD

Decisione/0136/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0140/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Pierpaolo Grasso – Vice Presidente (Relatore)

Roberto Proietti – Vice Presidente

Giuseppe Rotondo – Vice Presidente

Andrea Fedeli – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 3 maggio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n.7727/178 pf21-22/GC/blp del 7 aprile 2022 nei confronti dei sigg.ri Giuseppe Palmerini e Giampiero Micciani,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 7 aprile 2022, a carico di:

- Palmerini Giuseppe, all’epoca dei fatti, Dirigente Onorario della Lega Nazionale Dilettanti:

per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 10, comma 2, delle NOIF, ovvero dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver ideato un piano finalizzato ad ottenere le dimissioni di cinque consiglieri allo scopo di far decadere il Comitato Regionale Umbria LND, azzerandone i vertici, in concorso con il Vice Presidente Vicario del CR Umbria, sig. Giampiero Micciani, fissando un incontro con lo stesso Micciani e con i consiglieri Salvatore Avola, Carlo Emili, Marco Giovagnola e Simone Ortenzi, presso la sede della propria società - la Palmerini Group - il giorno 5 ottobre 2021 alle 18:00, per sottoscrivere, in quella sede, delle lettere di dimissioni irrevocabili con effetto immediato, da lui stesso precompilate, minacciandoli, altresì, che in caso di ritardata o mancata sottoscrizione ne sarebbero derivate gravi conseguenze con la Procura Federale;

- Micciani Giampiero, all’epoca dei fatti, Vice Presidente Vicario del Comitato Regionale Umbria:

per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 10, comma 2, delle NOIF, ovvero dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver concorso con il sig. Giuseppe Palmerini al piano finalizzato ad ottenere le dimissioni di cinque consiglieri allo scopo di far decadere il Comitato Regionale Umbria LND, azzerandone i vertici.

L’accordo ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1, CGS vigente, la Procura Federale e gli avv.ti Matteo Sinibaldi ed Eleonora Corsi, in rappresentanza del sig. Micciani Giampiero, hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l’avv. Lorenzo Giua, per la Procura Federale, e gli avv.ti Matteo Sinibaldi ed Eleonora Corsi, per la difesa del deferito, i quali hanno confermato il contenuto della proposta di accordo; ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 127, comma 3, CGS;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dichiara l'efficacia dell’accordo e dispone nei confronti del sig. Micciani Giampiero l'applicazione della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Così deciso nella Camera di consiglio del 3 maggio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Pierpaolo Grasso                                                        Carlo Sica

 

Depositato in data 3 maggio 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

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