F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 83/TFN-SVE del 4 Maggio 2022 (motivazioni) – SS Città di Campobasso Srl / Ferdinando Sforzini – Reg. Prot. 83/TFN-SVE

Decisione/0083/TFNSVE-2021-2022

Registro procedimenti n. 0083/TFNSVE/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore – Vice Presidente (Relatore)

Cristina Fanetti – Componente

Angelo Fanizza – Componente

Carmine Fabio La Torre – Componente

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 26 aprile 2022, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS proposto dalla società SS Città di Campobasso Srl (matr. FIGC 913831) contro il calciatore Ferdinando Sforzini (n. 4.12.1984 - matr. FIGC 3.470.777) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul Com. Uff. n. 3 del 24 marzo 2022,

la seguente

DECISIONE

Con atto del 31.03.2022 – ritualmente e tempestivamente inviato alla controparte - la Società SS Città di Campobasso Srl ha adito codesto Tribunale Federale nazionale, Sezione Vertenze Economiche impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, pubblicata nel C.U. 3 del 24/03/2022 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Ferdinando Sforzini, delle somme di 15.000 lordi ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo Economico e di 18.246,74 a titolo di indennità ex art. 94 ter, comma VII, delle NOIF.

A sostegno del proprio reclamo, la Società SS Città di Campobasso Srl ha eccepito la violazione di legge per omesso esame di un fatto decisivo e per contraddittorietà circa la valutazione del materiale probatorio, nonché per falsa ed erronea applicazione delle norme di diritto.

Il Club assume che il calciatore Ferdinando Sforzini, a far data dal 01.04.2021, avrebbe subito un infortunio che non si sarebbe verificato in dipendenza dell’attività sportiva e che, conseguentemente, configurerebbe un inadempimento dell’accordo economico che comporterebbe, ai sensi dell’art. 7 della medesima scrittura, una proporzionale riduzione dell’importo concordato.

Aggiunge, inoltre, che lo Sforzini non si sarebbe sottoposto alle visite da parte dello staff medico della Società ma unicamente presso medici personali di propria fiducia.

Invoca, pertanto, la riforma del provvedimento impugnato nella parte in cui la Commissione ha inteso rigettare il ricorso per non avere la ricorrente “provato la sua tesi diretta a sostenere la non riconducibilità dell’infortunio patito dal calciatore rispetto allo svolgimento dell’attività sportiva”.

In data 07.04.2022 si costituiva in giudizio il calciatore Ferdinando Sforzini, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedendo il rigetto del reclamo.

La vertenza, discussa in modalità videoconferenza con la partecipazione dei difensori di entrambe le parti è stata discussa e trattenuta in decisione nella riunione del 26.04.2022.

In tale riunione, il difensore della reclamante ha dedotto, altresì, la tardività della costituzione del calciatore.

Preliminarmente, l’organo giudicante dà atto del tempestivo deposito delle memorie e dei documenti da parte dell’atleta, atteso che lo stesso risulta avvenuto, a mezzo pec, in data 07.04.2022 e, pertanto, entro il termine di sette giorni previsto dall’art. 91, comma 5, del CGS, in considerazione del fatto che la notifica del reclamo era stata effettuata il giorno 31.03.2022.

Ciò premesso, nel merito il reclamo è, comunque, infondato.

Ed invero, a seguito dell’esame della documentazione prodotta risulta che, sebbene sarebbe stata auspicabile una maggiore collaborazione da parte del calciatore, la SS Città di Campobasso Srl non ha mai mostrato un concreto interesse allo stato fisico del sig. Ferdinando Sforzini e non si è mai, fattivamente, adoperata per verificare le reali condizioni di salute dello stesso.

Ed invero, al di là di n. 3 email - tutte inviate nei primi giorni di aprile ed in concomitanza dello stato iniziale della malattia - con le quali la società chiedeva al calciatore delucidazioni sul proprio stato di salute e manifestava la necessità che egli si sottoponesse a visita presso lo staff sanitario del Club, la SS Città di Campobasso Srl non ha mai fornito alcun riscontro, né alle molteplici comunicazioni con cui il calciatore informava la società dell’evoluzione della malattia e dello stato delle terapie prescritte da medici di propria fiducia, né alla, seppur tardiva, email del 09.06.2021 con la quale lo stesso si dichiarava disponibile ad effettuare “eventuali ulteriori esami, visite e/o indagini a cui riteneste necessario sottopormi ad opra di Vs. specialisti di fiducia”.

Risulta, conseguentemente, privo di pregio quanto affermato dalla reclamante in merito alla circostanza che il contegno assunto dal calciatore non avrebbe consentito alla stessa di provare il nesso causale tra la verificazione dell’infortunio e l’attività sportiva. Fermo che la reclamante ha contestato unicamente la riconducibilità dell’infortunio all’attività agonistica e non anche l’effettivo stato patologico dell’atleta, la C.A.E. ha, dunque, e del tutto correttamente, ritenuto indimostrata e non provata la circostanza che la lombosciatalgia di Sforzini derivasse da fattori differenti da quelli relativi alla pratica sportiva.

Tale onere probatorio gravava, infatti, sulla SS Città di Campobasso Srl in applicazione del fondamentale principio per cui “ Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”; tale prova, tuttavia, non risulta essere stata fornita dalla reclamante.

La decisione della C.A.E. risulta, pertanto, correttamente adottata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – LND.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 aprile 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore                                                             Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 4 maggio 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it