C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 09 del 31/08/2018 – Delibera – gara del 29/ 8/2018 CALCIO ORATORIO COLOGNO – BRIGNANESE CALCIO A .D.

 

gara del 29/ 8/2018 CALCIO ORATORIO COLOGNO - BRIGNANESE CALCIO A .D.

Dagli atti di gara si rileva che al 10º del 2º tempo, a seguito di guasto, l'impianto d'illuminazione cessava di essere funzionante.

Al direttore di gara veniva comunicato che tale guasto era irreparabile per tal motivo decretava la definitiva sospensione della gara.

La C.A.F. richiama la decisione ufficiale numero 3 della F.I.G.C. relativa alla regola nº 1 del gioco del calcio, che prevede che la società ospitante, è responsabile del regolare allestimento del campo di gioco, impianto d'illuminazione compreso (C.A.F. 3-marzo-1994 C.U. nº.19). "La società che intende invocare la forza maggiore deve provare la riferibilità dell'evento allegando e provando una causa di giustificazione quale ad esempio la caduta dell'illuminazione elettrica in tutta la città. (C.A.F. 19-gennaio-1995 C.U. nº. 16)".

Nel caso in esame la società Calcio oratorio Cologno impropriamente richiesta dal direttore di gara di rilasciare dichiarazione in proposito mentre in un primo tempo aderiva alla richiesta successivamente comunicava all'arbitro che "se avessero atteso altro tempo (indeterminato) il problema si sarebbe risolto.

Il direttore di gara tuttavia aveva già comunicato la definitiva sospensione della gara.

La società Calcio Oratorio Cologno rimane pertanto oggettivamente responsabile della mancata disputa dell'incontro.

PQS

DELIBERA

Di comminare alla società Calcio Oratorio Cologno, ai sensi dell'art. 17 del C.G.S., la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3.

 

 

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