C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 11 del 05/09/2018 – Delibera – gara del 2/ 9/2018 NUOVA A.C. SAN PAOLO – BARBARIGA
gara del 2/ 9/2018 NUOVA A.C. SAN PAOLO - BARBARIGA
Dagli atti di gara risulta che al 37º del 2º tempo è stato ammonito il calciatore Sig. Ranzetti Roberto nato il 26/4/1985 della società Barbariga .
All'atto dell'irrogazione della sanzione da parte di questo Ufficio risulta che il calciatore citato ha partecipato alla gara con il nº 20entrando sul terreno di gioco e prendendo attivamente parte alla gara in sostituzione del calciatore nº 5 al 41º del 1º tempo: tuttavia non risulta TESSERATO per la società in questione.
Pertanto tale calciatore non poteva partecipare alla gara.
La gara è dunque stata giocata in modo irregolare.
Visto l'articolo 1 e gli articoli. 29, 38 e 46 del CGS.
P.Q.S.
DELIBERA
a) di comminare alla Società Barbariga la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 giusto il disposto dell'art. 17 del C.G.S, nonché l'ammenda di Euro 80,00 così determinata dalla categoria di appartenenza per aver utilizzato un calciatore non tesserato.
b) di inibire per fino al 3-10-2018 il dirigente responsabile della società Barbariga Signor Pari Angelo.
c) si dà atto che non possono essere assunti provvedimenti a carico di non tesserati.
