C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 16 del 14/09/2018 – Delibera – gara del 6/ 9/2018 ROZZANO CALCIO SRL SSD – MORTARA
gara del 6/ 9/2018 ROZZANO CALCIO SRL SSD - MORTARA La Società Mortara con nota a mezzo posta elettronica certificata inviata in data 7-9-2018, ore 15,56, ha inviato preannuncio di reclamo; successivamente con ulteriore nota a mezzo posta elettronica certificata inviata in data 8-9-2018, ore 09,57 ha inviato le motivazioni del reclamo.
Il reclamo quindi è stato proposto ed è pervenuto oltre i termini previsti dal regolamento della Coppa pubblicato sul CU del CR Lombardia nº 1 del 5-7-2018 Punto 3.2.19. pag. 47 per quanto attiene le gare di Coppa Lombardia, che riprende integralmente il CU Nº 325 del 11-6-2018 della LND che ha reso noto ed a sua volta pubblicato i Cu Figc nº 65/A del 11-6-2018 che dispone la : Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia di Coppa Regione e di Coppa provincia organizzate dai Comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2018/2019 ed in proposito tale norma stabilisce che: - gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 4 lett.b), comma 6 lett.b) e comma 8 lett.b) del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo., Quindi il reclamo di che trattasi è stato inviato ed è giunto oltre i termine perentorio su indicato e conseguentemente è chiaramente inammissibile e non si può pertanto entrare nel merito.
Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Mortara, ha dato inizio alla gara con i calciatori giovani nº 2 Ramaj Jozef nato il 24-11-97; nº 7 Pedalà Gabriele nato il 13-9-99; nº 11 Amicha Biletchi Ezechi nato il 24-12-99.
Al 5º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 7 Pedalà Gabriele nato il 13-9-99 col nº 13 Tedesco Domenico nato il 29 -1-1993 (da questo momento aveva sul terreno di gioco solamente due calciatori giovani anziché tre previsti).
Quindi effettivamente dal 1º al 42 del 2º tempo la società Mortara ha violato la vigente normativa in quanto il C.U. n. 1 del CRL del 5.07.2018 precisa al punto 3.2.19. A/11 lettera b) pag 46 che per le gare di Coppa Lombardia è fatto obbligo di impiegare giovani calciatori con le norme previste per lo svolgimento dei campionati relativi alla rispettiva categoria ecc.
Dato atto che richiamato l’art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2017), con C.U. nº 1 crl del 5 -7-18 Punto 3.2.19. A/3 lett b) pag. 30 e segg. il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2018-19, che le Società partecipanti ai Campionati di Prima Categoria hanno l’obbligo di impiegare nell’attività ufficiale (quindi Campionato e Coppe), sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all’età, come segue:
- 2 calciatori nati dal 01.01.1996
- 1 calciatore nato dal 01.01.1997
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi casi di: espulsione dal campo; casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite; L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
Dato atto che la società Mortara non ha inviato deduzioni.
A seguito della palese violazione delle norme citate occorre applicar la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall’art. 17 del C.G.S.
PQM
DELIBERA
a) di comminare alla Società Mortara la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3.
b) addebitare la tassa reclamo alla società ricorrente, se non versata.
