C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 16 del 14/09/2018 – Delibera – gara del 8/ 9/2018 POL.INTERCOMUN.CENTROLAGO – ORATORIO POMPIANO
gara del 8/ 9/2018 POL.INTERCOMUN.CENTROLAGO - ORATORIO POMPIANO Dagli atti di gara risulta che al 25º del 2º tempo è stato ammonito il calciatore Sig. Zymeri Salih nato il 24/6/2000 della società Pompiano.
All'atto dell'irrogazione della sanzione da parte di questo Ufficio risulta che il calciatore citato ha partecipato alla gara con il nº 7 tuttavia non risulta TESSERATO per la società in questione.
Pertanto tale calciatore non poteva partecipare alla gara.
La gara è dunque stata giocata in modo irregolare.
Visto l'articolo 1 e gli articoli. 29, 38 e 46 del CGS.
P.Q.S.
DELIBERA
a) di comminare alla Società Pompiano la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 giusto il disposto dell'art. 17 del C.G.S, nonché l'ammenda di Euro 80,00 così determinata dalla categoria di appartenenza per aver utilizzato un calciatore non tesserato.
b) di inibire per fino al 10-10-2018 il dirigente responsabile della società Pompiano Signor Forbice Luca.
c) si dà atto che non possono essere assunti provvedimenti a carico di non tesserati.
