C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 20/09/2018 – Delibera – gara del 8/ 9/2018 SEDRIANO – BAREGGIO SAN MARTINO

gara del 8/ 9/2018 SEDRIANO - BAREGGIO SAN MARTINO

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 15 del 13.9.2018 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Sedriano.

Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché alla gara in oggetto ha fatto partecipare il calciatore Cantoni Morgan, nato il 2-9-2001, in posizione irregolare in quanto squalificato.

Dagli atti ufficiali di gara risulta che effettivamente la società Bareggio San Martino ha utilizzato il calciatore citato nella gara in oggetto che vi ha preso parte col nº 11, e conseguentemente prendendo attivamente parte al giuoco.

Tale calciatore, essendo stato ammonito nella gara del campionato Allievi Primavera Forza e coraggio Città di Vigevano del 15-4-18, risulta squalificato per una gara per recidività (5^) in ammonizione come da Cu nº 54 del 19.4.2018 del CRL e tale sanzione non vè dubbio debba essere scontata.

Tuttavia va rilevato che in data 31-8-2018 il calciatore in questione è stato trasferito con lo status di Dilettante alla società Bareggio San Martino.

L’articolo 22 del CGS dispone che: “

2. Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall'art. 45, comma 2, del presente Codice.

3. II calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6. (...omissis.) .

6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria d’appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica ferma la distinzione di cui all’art. 19, comma 11.1 e 11.3. (...omissis.) .

Di conseguenza rilevato che il calciatore Cantoni Morgan, nato il 2-9-2001, in ragione dell’età non ha più titolo a partecipare a gare del Settore giovanile e scolastico; rilevato altresì che come su indicato data 31-8-2018 il calciatore in questione è stato tesserato con lo status di Dilettante dalla società Bareggio San Martino quindi ha cambiato società di appartenenza, è del tutto evidente come il calciatore in questione doveva scontare la squalifica per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società.

Pertanto il calciatore aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto.

La società Bareggio San Martino non ha fatto pervenire deduzioni.

Visti gli artt.17, 22 e 46 del CGS.

PQM:

DELIBERA

a) di omologare il risultato della gara come conseguito sul campo, cale a dire: Sedriano - Bareggio 3-4;

b) si dispone inoltre l’addebito della relativa tassa a carico della reclamante, se non versata

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