C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 20/09/2018 – Delibera – gara del 9/ 9/2018 BERBENNO A.S.D. – GROSIO
gara del 9/ 9/2018 BERBENNO A.S.D. - GROSIO
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 15 del 13.9.2018 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società. Us Grosio.
Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché alla gara in oggetto ha fatto partecipare il calciatore Baraiolo Alessandro, nato il 5-3-97, in posizione irregolare in quanto squalificato.
Dagli atti ufficiali di gara risulta che effettivamente la società Berbenno ha utilizzato il calciatore citato nella gara in oggetto che vi ha preso parte col nº 7, e conseguentemente prendendo attivamente parte al giuoco.
Tale calciatore, essendo stato espulso nella gara Olimpic Morbegno Grosio del 29-4-18, risulta squalificato per una gara come da Cu nº 6 del 3.5.2018 del CRL e tale sanzione doveva essere scontata nella gara di che trattasi non avendo la società Olimpic Morbegno disputato dal 29-4-18 alla gara in oggetto altre gare di campionato.
Pertanto il calciatore in questione non aveva titolo a partecipare alla gara che in tal modo è stata disputata irregolarmente.
La società Berbenno non ha fatto pervenire deduzioni.
Visti gli artt.17, 22 e 46 del CGS.
In accoglimento del reclamo come sopra proposto:
DELIBERA
a) di comminare alla società Berbenno la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3;
b) di comminare alla società Berbenno l’ammenda di Euro 100,00 così determinata dalla categoria di appartenenza;
c) di squalificare il calciatore Baraiolo Alessandro della società Berbenno per una ulteriore gara;
d) di inibire per mesi uno vale a dire fino al 17/10/2018 il dirigente accompagnatore sig. Fontana Pietro della società Berbenno;
e) si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
