C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 27/09/2018 – Delibera – gara del 15/ 9/2018 ROMANENGO – CASALMAIOCCO A.S.D.

 

gara del 15/ 9/2018 ROMANENGO - CASALMAIOCCO A.S.D.

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 18 del 20-9-18 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Romanengo.

Col reclamo, presentato regolarmente, la società sostiene che la società Casalmaiocco ha effettuato sei sostituzioni anziché le cinque previste; pertanto chiede l'applicazione della sanzione della perdita della gara alla società Casalmaiocco.

Dagli atti di gara risulta che la società Casalmaiocco durante la gara ha provveduto alla sostituzione di sei calciatori anziché dei cinque consentiti così come disposto dal CU Nº 1 della LND del 1-7-18 punto 23 pag. 58.

Tuttavia la lettura delle sostituzioni come comunicata dal direttore di gara sul rapporto e come comunicata mediante il foglio notizie ( frettolosamente ed negligentemente stilato ) ad entrambe le società evidenzia contraddizione nella compilazione: in particolare l'arbitro segnala che il calciatore nº8 Pratico Federico, uscito al 25ºde l1º e sostituito, risulta nuovamente uscito e sostituito al 25º del 2º tempo senza che il direttore di gara nel rapporto segnali la eventuale irregolarità del suo rientro indebito sul terreno di gioco: inoltre segnala come uscito e sostituito al 22º del 2º tempo il calciatore nº Malengo Matteo senza che tale calciatore risulti entrato in precedenza sul terreno di giuoco.

Vi è da osservare che alla fine della gara ai dirigenti (che hanno sottoscritto per presa visione) è stato consegnato dal direttore di gara il foglio notizie riportante gli evidenti errori riguardo alle sostituzioni avvenute, errori di rilevanza tale da influire sulla omologazione del risultato della gara: poichè i fatti che avvengono sul terreno di gioco sono evidentemente osservati e conosciuti dai dirigenti di entrambe le società anche agli stessi tocca il compito a fine gara verificare tali fatti e segnalare all'arbitro (per dovere di lealtà e correttezza) gli eventuali errori sia per la propria che per l'altra società.

Vi è anche da osservare che la distinta di gara della società Casalmaiocco presenta due numerazioni discordanti una dall'uno al 20 l'altra dall'uno al 19.

Pertanto la gara di che trattasi è stata disputata in modo regolare.

Il reclamo pertanto è quindi infondato e va respinto.

PQS

DELIBERA

di omologare il risultato della gara come conseguito sul campo: Romanengo- Casalmaiocco per 0-1;

di addebitare alla società Romanengo la tassa reclamo, se non versata.

di comminare alla società Casalmaiocco la sanzione dell'ammenda di Euro 50.00 per la irregolare numerazione della distinta di gioco.

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