C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 27/09/2018 – Delibera – gara del 16/ 9/2018 ACCADEMIA GAGGIANO TEAM – BARONA

gara del 16/ 9/2018 ACCADEMIA GAGGIANO TEAM - BARONA

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 18 del 20.9.2018 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società AS Barona.

Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa riguardante il limite di partecipazione (alla gara) di calciatori in relazione all'età essendo rimasta, a seguito delle sostituzioni " dal 25º del2º tempo." con un calciatore dell'anno 2000 due calciatori dell'anno 1998 ed un calciatore dell'anno 1997; quindi senza un calciatore nato dal 1-1-1999 .

Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Accademia Gaggiano, ha dato inizio alla gara con i calciatori "giovani" nº 1 Bunt Alessandro nato il 19-5-1997; nº 6 Tomat Stefano nato il 23-5-1998; nº 7 Palestro Kevin nato il 30-10-1999 e nº 8 Di Prisco Gabriele nato il 5-1-2000.

Al 22º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 7 Palestro Kevin nato il 30-10-1999 col nº 15 Menichelli Fabio nato il 14 -9 -2000; al 25º minuto del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 8 Di Prisco Gabriele nato il 5-1-2000 col nº 18 Casalinuovo Alessandro nato il 7 -2 -1998: Da questo momento effettivamente aveva sul terreno di gioco quattro calciatori " giovani " precisamente il nº 1 Bunt Alessandro nato il 19-5-1997, il nº 6 Tomat Stefano nato il 23-5-1998; il col nº 15 Menichelli Fabio nato il 14 -9 -2000 ed il nº 18 Casalinuovo Alessandro nato il 7 -2 -1998; tuttavia senza un calciatore nato dal 1-1-1999 in poi. Solamente al 32º del 2º tempo ha provveduto a sostituire il calciatore nº 10 Cecchi Mattia nato il 28-7-1995 col nº 20 Spagnolo Niccolò nato il 16-9-1999.

Quindi effettivamente dal 25º al 32º del 2º tempo la società Accademia Gaggiano ha violato la vigente normativa.

Infatti: richiamato l'art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D.

(cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2017), con C.U. nº 1 crl del 5-7-18 Punto 3.2.19. A/2 lett b) pag. 28 e segg.

il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2018-19, che le Società partecipanti ai Campionati di Promozione hanno l'obbligo di impiegare nell'attività ufficiale (quindi Campionato e Coppe), sin dall'inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all'età, come segue:

- 1 calciatore nato dal 01.01.1997

- 1 calciatore nato dal 01.01.1998

- 1 calciatore nato dal 01.01.1999

- 1 calciatore nato dal 01.01.2000

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di:

  • " espulsione dal campo;
  • " casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite;

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

Dato atto che la società Accademia Gaggiano non ha inviato deduzioni.

Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall'art. 17 del C.G.S.

PQM

DELIBERA

a) di comminare alla Società Accademia Gaggiano la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3.

b) di accreditare alla ricorrente la tassa reclamo, se versata.

 

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