C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 08/11/2018 – Delibera – DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 28/10/2018 ARCA – ROZZANO CALCIO SRL SSD

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 28/10/2018 ARCA - ROZZANO CALCIO SRL SSD Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 24 del 31.10.2018 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Rozzano calcio.

Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società Arca ha violato la normativa riguardante il limite di partecipazione (alla gara) di calciatori in relazione all'età essendo rimasta, a seguito delle sostituzioni " ..dal 41º al 48 del 2º tempo.." con solamente due dei tre calciatori di cui all'articolo 34bis delle NOIF; pertanto chiede a carico della società citata l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara.

Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Arca, ha dato inizio alla gara con i calciatori "giovani" nº 3 Ganzi Daniele nato il20-7-97; nº 5 Negri Alessandro nato il 8-6-99; nº 6 Cattaneo Marco nato il 29-8-97 e nº 7 Parrello Matteo nato il 3-1-97.

Al 37º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 7 Parrello Matteo nato il 3-1-97 col nº 20 Ganzi Simone nato il 13 -12 -1992; al 41º minuto del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 3 Ganzi Daniele nato il 20-7-97 col nº 14 Zanimacchia Fabio nato il 1 -11 -1992; ( da questo momento aveva sul terreno di gioco solo due calciatori "giovani" anziché i tre previsti ) solamente al 48º minuto del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 9 Faiella Jacopo nato nel 1991 col nº19 Giudici Lorenzo nato il 5-4-97.

Quindi effettivamente dal 41º al 48° del 2º tempo la società Arca ha violato la vigente normativa in quanto in tale periodo è rimasta con solo due dei tre calciatore giovani previsti.

Infatti: richiamato l'art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2017), con C.U. nº 1 crl del 5 -7-18 Punto 3.2.19. A/3 lett b) pag. 30 e segg. il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2018-19, che le Società partecipanti ai Campionati di Prima Categoria hanno l'obbligo di impiegare nell'attività ufficiale (quindi Campionato e Coppe), sin dall'inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all'età, come segue:

- 2 calciatori nati dal 01.01.1996 e

- 1 calciatore nato dal 01.01.1997

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di:

  • " espulsione dal campo; "
  • casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite;

 L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

Dato atto che la società Arca non ha inviato deduzioni.

A seguito della palese violazione delle norme citate occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista.

PQM

DELIBERA

a) di comminare alla Società Arca la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3.

b) di accreditare alla ricorrente la tassa reclamo, se versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it