C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 15/11/2018 – Delibera – DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 1/11/2018 RONCADELLE – REAL CASTENEDOLO

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 1/11/2018 RONCADELLE - REAL CASTENEDOLO

La Società Real Castenedolo con nota a mezzo posta elettronica certificata inviata in data 8-11-2018, ore 19,35; indi con fax ore 19,47 ed ancora con mail non certificata alle ore 19,53, ha inviato " Pre reclamo" in ordine alla gara in oggetto;

Il reclamo è stato proposto ed è pervenuto oltre i termini previsti dal regolamento della Coppa pubblicato sul CU del CR Lombardia nº 1 del 5-7-2018 Punto 3.2.19. pag. 47 per quanto attiene le gare di Coppa Lombardia, che riprende integralmente il CU Nº 325 del 11-6-2018 della LND che ha reso noto ed a sua volta pubblicato il Cu Figc nº 65/A del 11-6-2018 che dispone la :" Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia di Coppa Regione e di Coppa provincia organizzate dai Comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti" per la stagione sportiva 2018/2019 ed in proposito tale norma stabilisce che: - gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett.b), comma 6lett.b) e comma 8 lett.b) del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo.",

Quindi il reclamo di che trattasi è stato inviato ed è giunto oltre il termine perentorio su indicato; inoltre non è corredato della prova dell'invio delle motivazioni alla controparte e conseguentemente è inammissibile e non si può pertanto entrare nel merito.

PQM

DELIBERA

Di trasmettere gli atti alla Procura Federale al fine della verifica di violazioni.

Di omologare il risultato della gara come conseguito sul campo: Roncadelle - Castenedolo 5-2.

Di addebitare la tassa reclamo alla società ricorrente, se non versata.

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