C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 03 del 19/07/2018 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 30 maggio 2018 a carico di: – MOSTACCHI Oriano, all’epoca dei fatti Presidente della società Sondrio calcio srl, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione delle disposizioni stabilite alla sezione 1 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2016 s.s. 16-17 della FIGC, Settore Giovanile e Scolastico, per aver omesso ogni forma di vigilanza e controllo sull’operato del proprio allenatore NOBILI Riccardo, consentendo e comunque non impedendo allo propria società di adottare una politica di selezione dei giovani calciatori categoria “Esordienti”, contravvenendo al carattere eminentemente ludico, promozionale e didattico sancito dalla FIGC con riferimento all’attività di base [pulcini ed esordienti], [dopo il pagamento della quota di iscrizione dei predetti giovani calciatori alla scuola calcio della stessa società], con conseguente emarginazione di alcuni di essi; – MAINETTI Paolo, all’epoca dei fatti Vice Presidente della società Sondrio calcio srl, nonchè responsabile del settore giovanile, per rispondere della violazione violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione delle disposizioni stabilite alla sezione 1 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2016 s.s. 16-17 della FIGC, Settore Giovanile e Scolastico, per aver omesso ogni forma di vigilanza e controllo sull’operato del proprio allenatore NOBILI Riccardo, consentendo e comunque non impedendo allo propria società di adottare una politica di selezione dei giovani calciatori categoria “Esordienti”, contravvenendo al carattere eminentemente ludico, promozionale e didattico sancito dalla FlGC con riferimento all’attività di base [pulcini ed esordienti], [dopo il pagamento della quota di iscrizione dei predetti giovani calciatori alla scuola calcio della stessa società], con conseguente emarginazione di alcuni di essi; lo stesso sig. MAINETTI Paolo dovrà rispondere dello violazione dell’art. 1 bis, comma 3 CGS, per non essersi presentato, nonostante ben due convocazioni ricevute, dinanzi al collaboratore della Procura Federale, senza documentare alcun motivo ostativo; – MUFFATTI Enrico, all’epoca dei fatti Dirigente dello società Sondrio calcio Srl, per rispondere della violazione violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione delle disposizioni stabilite alla sezione 1 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2016 s.s. 16-17 della FIGC, Settore Giovanile e Scolastico, per aver omesso ogni forma di vigilanza e controllo sull’operato del proprio allenatore NOBILI Riccardo, autorizzando lo stesso e comunque, consentendo e non impedendo alla società Sondrio Calcio, di adottare una politica di selezione dei giovani calciatori categoria “Esordienti”, contravvenendo al carattere eminentemente ludico, promozionale e didattico sancito dalla FIGC con riferimento all’attività di base [pulcini ed esordienti], [dopo il pagamento della quota di iscrizione dei predetti giovani calciatori alla scuola calcio della stessa società], con conseguente emarginazione di alcuni di essi; – SONDRIO CALCIO srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del CGS per i comportamenti posti in essere dai soggetti suindicati, come sopra descritti.

Deferimento del Procuratore Federale del 30 maggio 2018 a carico di:

 

- MOSTACCHI Oriano, all'epoca dei fatti Presidente della società Sondrio calcio srl, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, CGS, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione delle disposizioni stabilite alla sezione 1 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2016 s.s. 16-17 della FIGC, Settore Giovanile e Scolastico, per aver omesso ogni forma di vigilanza e controllo sull'operato del proprio allenatore NOBILI Riccardo, consentendo e comunque non impedendo allo propria società di adottare una politica di selezione dei giovani calciatori categoria "Esordienti", contravvenendo al carattere eminentemente ludico, promozionale e didattico sancito dalla FIGC con riferimento all'attività di base [pulcini ed esordienti], [dopo il pagamento della quota di iscrizione dei predetti giovani calciatori alla scuola calcio della stessa società], con conseguente emarginazione di alcuni di essi;

- MAINETTI Paolo, all'epoca dei fatti Vice Presidente della società Sondrio calcio srl, nonchè responsabile del settore giovanile, per rispondere della violazione violazione dell'art. 1 bis, comma 1, CGS, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione delle disposizioni stabilite alla sezione 1 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2016 s.s. 16-17 della FIGC, Settore Giovanile e Scolastico, per aver omesso ogni forma di vigilanza e controllo sull'operato del proprio allenatore NOBILI Riccardo,  consentendo e comunque non impedendo allo propria società di adottare una politica di selezione dei giovani calciatori categoria "Esordienti”, contravvenendo al carattere eminentemente ludico, promozionale e didattico sancito dalla FlGC con riferimento all'attività di base [pulcini ed esordienti], [dopo il pagamento della quota di iscrizione dei predetti giovani calciatori alla scuola calcio della stessa società], con conseguente emarginazione di alcuni di essi; lo stesso sig. MAINETTI Paolo dovrà rispondere dello violazione dell'art. 1 bis, comma 3 CGS, per non essersi presentato, nonostante ben due convocazioni ricevute, dinanzi al collaboratore della Procura Federale, senza documentare alcun motivo ostativo;

- MUFFATTI Enrico, all'epoca dei fatti Dirigente dello società Sondrio calcio Srl, per  rispondere della violazione violazione dell'art. 1 bis, comma 1, CGS, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione delle disposizioni stabilite alla sezione 1 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2016 s.s. 16-17 della FIGC, Settore Giovanile e Scolastico, per aver omesso ogni forma di vigilanza e controllo sull'operato del proprio allenatore NOBILI Riccardo, autorizzando lo stesso e comunque, consentendo e non impedendo alla società Sondrio Calcio, di adottare una politica di selezione dei giovani calciatori categoria "Esordienti", contravvenendo al carattere eminentemente ludico, promozionale e didattico sancito dalla FIGC con riferimento all'attività di base [pulcini ed esordienti], [dopo il pagamento della quota di iscrizione dei predetti giovani calciatori alla scuola calcio della stessa società], con conseguente emarginazione di alcuni di essi;

- SONDRIO CALCIO srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del CGS per i comportamenti posti in essere dai soggetti suindicati, come sopra descritti.

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Con provvedimento del 30 maggio 2018 il Procuratore Federale,

“-letti gli atti relativi al procedimento disciplinare n. 811 pfi 17-18 avente ad oggetto:

"Presunta condotta antiregolamentare posta in essere dal sig. NOBILI Riccardo, tecnico iscritto ai ruoli, nell'esercizio della sua attività di allenatore e responsabile giovanile della Società SONDRIO".

Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 13.02.2018 n. 811 pfi 17-18.

-vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata;

-rilevato che i soggetti sottoposti alle indagini non hanno fatto pervenire memorie difensive e non hanno richiesto di essere sentiti ad eccezione dell'allenatore NOBILI Riccardo;

-rilevato che quest'ultimo ha richiesto l'applicazione di una sanzione concordata con il Procuratore Federale ex art. 32 sexies CGS;

-rilevato che, in data 22.5.2018 l'allenatore Riccardo NOBILI sottoscriveva la proposta di sanzione concordata, in corso di definizione;

-rilevato che, nell'ambito del procedimento in oggetto sono stati acquisiti vari documenti, costituenti fonti di prova, e in particolare:

1. Allegato 1: lettera di incarico indagine;

2. Allegato 2: segnalazione inviata in data 20.07.2017 alla Procura Federale dal Coordinatore Regionale Settore Giovanile Studentesco dello F.I.G.C. Comitato Regionale Lombardia, Prof. Giuseppe Terraneo, in uno all'articolo di stampa del quotidiano Centro valle del 1.7.2017;

3. Allegato 3: liste di censimento, stagione sportiva 2016/17 della Sondrio Calcio S.r.l.;

4. Allegato 3 bis: liste di censimento, stagione sportiva 2017/18 della Sondrio Calcio S.r.l.;

5. Allegato 4: verbale di audizione redatto in data 22.03.2018 nei confronti di Riccardo Nobili, allenatore categoria giovanissimi della Sondrio Calcio s.r.l.;

6. Allegato 5: verbale di audizione redatto in data 12.04.2018 nei confronti di Oriano Mostacchi, presidente della Sondrio Calcio s.r.l.;

7. Allegato 6: verbale di audizione redatto in data 12.04.2018 nei confronti di Enrico Muffatti, dirigente della Sondrio Calcio s.r.l.;

8. Allegato 7: corrispondenza relativa agli inviti a presentarsi del vice presidente della Sondrio Calcio S.r.l., MAINETTI Paolo;

9. Allegato 9: Storico allenatore Nobili Riccardo;

10. Allegato 10: C.U. n.1 FIGC Settore Giovanile e Scolastico s.s. 2016-2017;

11. Allegato 11: CCI notificata a mezzo raccomandata R/R e relativi avvisi di ricevimento;

12. Allegato 12: Mod, patteggiamento allenatore Nobili del 22.5.2018 e relativo provvedimento di condivisione PGS.

Rilevato che dall'esame dei documenti sopra indicati è emerso che:

il procedimento trae origine da una segnalazione inviata alla Procura Federale della F.I.G.C. in data 20.7.2017 dal Coordinatore Regionale del S.G.S. del Comitato Regionale Lombardia della L.N.D.- F.I.G.C., prof. Giuseppe Terraneo, con la quale venivano richiesti accertamenti in merito a presunti comportamenti e dichiarazioni non conformi ed in contrasto con le normative e i dettami specificati nel C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. s.s. 2016-2017;

l'attività di indagine svolto ha consentito di accertare la fondatezza dell'esposto - denuncia suindicata, acquisita dalla procura Federale in dota 20.7.2018 - prot. n. 650, in quanto la società Sondrio Calcio S.r.l. ha violato le disposizioni di cui alla sezione 1 del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, s.s. 2016/2017, in quanto contravvenendo alle norme stabilite nel predetto C.U., in forza delle quali l'attività base [pulcini ed esordienti] ha carattere eminentemente ludico, promozionale e didattico, ha posto in essere attività di selezione dei propri calciatori iscritti in relazione alla categoria esordienti;

che, la suddetta selezione ha determinato la protesta dei genitori dei giovani calciatori esclusi, i quali a fronte delle quote di iscrizione sostenute ad inizio attività, hanno dovuto prendere atto, successivamente, dell'emarginazione dei propri ragazzini e delle condotte ostruzionistiche poste in essere dalla scuola calcio della società Sondrio; infatti, questi ultimi successivamente, a causa di quanto sopra, hanno abbandonato l'attività di base o sono stati costretti a trasferirsi in altre scuole calcio di società sportive presenti in zona [all. n.2];

che le suddette condotte hanno trovato sostanziale conferma in sede di audizione nelle dichiarazioni rese dinanzi al Collaboratore della PF dall'allenatore NOBILI Riccardo, tecnico responsabile del settore giovanile della società Sondrio calcio dalla s.s. 2015-2016 fino alla data 24.10.2017.

Ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano i seguenti comportamenti in violazione della normativa federale, ascrivibili ai seguenti soggetti:

MOSTACCHI Oriano, all'epoca dei fatti Presidente della società Sondrio calcio srl, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, CGS, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione delle disposizioni stabilite alla sezione 1 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2016 s.s. 16-17 della FIGC, Settore Giovanile e Scolastico, per aver omesso ogni forma di vigilanza e controllo sull'operato del proprio allenatore NOBILI Riccardo, consentendo e comunque non impedendo allo propria società di adottare una politica di selezione dei giovani calciatori categoria "Esordienti", contravvenendo al carattere eminentemente ludico, promozionale e didattico sancito dalla FIGC con riferimento all'attività di base [pulcini ed esordienti], [dopo il pagamento della quota di iscrizione dei predetti giovani calciatori alla scuola calcio della stessa società], con conseguente emarginazione di alcuni di essi;

MAINETTI Paolo, all'epoca dei fatti Vice Presidente della società Sondrio calcio srl, nonchè responsabile del settore giovanile, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, CGS, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione delle disposizioni stabilite alla sezione 1 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2016 s.s. 16-17 della FIGC, Settore Giovanile e Scolastico, per aver omesso ogni forma di vigilanza e controllo sull'operato del proprio allenatore NOBILI Riccardo,  consentendo e comunque non impedendo alla propria società di adottare una politica di selezione dei giovani calciatori categoria "Esordienti”, contravvenendo al carattere eminentemente ludico, promozionale e didattico sancito dalla FIGC con riferimento all'attività di base [pulcini ed esordienti], [dopo il pagamento della quota di iscrizione dei predetti giovani calciatori alla scuola calcio della stessa società], con conseguente emarginazione di alcuni di essi; lo stesso sig. MAINETTI Paolo dovrà rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 3 CGS, per non essersi presentato, nonostante ben due convocazioni ricevute, dinanzi al collaboratore della Procura Federale, senza documentare alcun motivo ostativo;

MUFFATTI Enrico, all'epoca dei fatti Dirigente della società Sondrio calcio srl, per  rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, CGS, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione delle disposizioni stabilite alla sezione 1 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2016 s.s. 16-17 della FIGC, Settore Giovanile e Scolastico, per aver omesso ogni forma di vigilanza e controllo sull'operato del proprio allenatore NOBILI Riccardo, autorizzando lo stesso e comunque, consentendo e non impedendo alla società Sondrio Calcio, di adottare una politica di selezione dei giovani calciatori categoria "Esordienti", contravvenendo al carattere eminentemente ludico, promozionale e didattico sancito dalla FIGC con riferimento all'attività di base [pulcini ed esordienti], [dopo il pagamento della quota di iscrizione dei predetti giovani calciatori alla scuola calcio della stessa società], con conseguente emarginazione di alcuni di essi;

- SONDRIO CALCIO Srl, per rispondere o titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del CGS per i comportamenti posti in essere dai soggetti suindicati, come sopra descritti”,

deferiva avanti Questo Tribunale MOSTACCHI Oriano, MAINETTI Paolo, MUFFATTI Enrico e SONDRIO CALCIO Srl, per rispondere dei comportamenti e della violazione delle norme indicate in epigrafe.

Il Tribunale Federale Territoriale, letto l'atto del deferimento del 30.5.2018 a carico di MOSTACCHI Oriano, MAINETTI Paolo, MUFFATTI Enrico e SONDRIO CALCIO Srl per rispondere delle violazioni indicate in epigrafe, esperiti gli incombenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale,

- preso atto che  alla riunione del 12.7.2018, comparivano i deferiti, sostenendo la genericità dell'atto di deferimento dal quale non si riesce ad evincere quali giovani calciatori sarebbero stati oggetto di emarginazione, considerato che non è stata acquisita agli atti nemmeno la lettera menzionata dall'articolo di giornale, affermando altresì  di aver sempre fatto giocare ed allenare tutti i giovani calciatori, senza alcuna discriminazione e che l'allenatore Riccardo NOBILI era inattendibile visto che avrebbe rilasciato le dichiarazioni al rappresentante della procura federale dopo essere stato esonerato dalla società;

- rilevato inoltre che il sig. MAINETTI ha dichiarato di non essersi presentato alle convocazioni del rappresentante della procura, in sede di indagini, per legittimo impedimento e che tale legittimo impedimento era stato fatto presente dal sig. MOSTACCHI e dal sig. MUFFATTI al rappresentante della procura incaricato;

- preso atto che il Rappresentante della Procura Federale chiedeva la condanna di MOSTACCHI Oriano a mesi sei di inibizione, di MAINETTI Paolo a mesi sei di inibizione, di MUFFATTI Enrico a mesi tre di inibizione e SONDRIO CALCIO Srl ad Euro 600,00 di ammenda;

- che i deferiti chiedevano di essere assolti per non aver commesso il fatto;

OSSERVA

 

dagli atti e dai documenti del presente giudizio sono emersi i seguenti fatti.

In data 1 luglio 2017 è stato pubblicato un articolo sul giornale locale Centro Valle nel quale veniva riportata una intervista rilasciata dall'allenatore del Sondrio Calcio, NOBILI Riccardo, nella quale veniva riferito che la società Sondrio Calcio poneva in atto criteri di selezione dei giovani calciatori del gruppo Esordienti di età compresa tra i 12 ed i 13 anni.

In seguito a tale intervista, il Coordinatore Regionale del S.G.S. del Comitato Regionale Lombardia della L.N.D.- F.I.G.C., prof. Giuseppe Terraneo, con nota datata  20.7.2017, chiedeva alla Procura Federale di compiere accertamenti in merito alla veridicità di quanto affermato dal Nobili nella predetta intervista, nonché di verificare se tale comportamento, laddove accertato, si ponesse in contrasto con le normative e i dettami specificati nella Circolare n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.

L'allenatore, NOBILI Riccardo, sentito in sede di indagini dalla Procura Federale ha sostanzialmente confermato quanto riportato nel corpo dell'articolo stampa, dichiarando: “Premetto che fino alle dimissioni sono stato responsabile del settore giovanile del SONDRIO CALCIO dalla stagione sportiva 2015/16 e ho allenato la squadra della categoria "Giovanissimi regionali". Le mie dichiarazioni al giornale locale sono state leggermente travisate dalla giornalista. In realtà non ho mai detto che "vogliamo far crescere solo i migliori", questa frase non è mai stata riferita da me. La realtà comunque è che la società SONDRIO CALCIO, unica società di peso della provincia, ha cercato di fare una selezione dalla categoria giovanissimi in poi, selezione effettuata sui giovani che danno disponibilità ad un numero settimanale di allenamenti, la disponibilità alle trasferte e lo spirito di sacrificio. Il ragazzo che non ha voglia e che non ha capacità eccellenti, alla fine di ogni stagione viene invitato ad una riflessione, riflessione che fa anche la società. Da qui la selezione naturale dei giovani calciatori, mirata a far emergere non solo i migliori ma anche i giovani che dimostrano abnegazione allo sport. Preciso che prima di rispondere alle domande della giornalista avevo chiesto l'autorizzazione a MUFFATTI e MAINETTI; questi, dopo avermi autorizzato, mi hanno indicato la linea che ho poi espresso".

Il NOBILI ha inoltre affermato che le disposizioni sulle strategie di selezione dei giovani calciatori del SONDRIO CALCIO “mi venivano impartite dall'Avvocato MUFFATTI Enrico, dirigente, e dal vice presidente MAINETTI Paolo, entrambi delegati a sovrintendere a1 settore giovanile della società SONDRIO CALCIO. Durante l'anno, con la mia collaborazione, si delineavano i profili dei giovani tesserati; qualcuno manifestava la volontà di cambiare squadra, altri decidevano di restare. Ci confrontavamo in tutto ed anche in altre questioni relative alla società".

Ha infine dichiarato che “Il presidente Oriano MOSTACCHI non mi ha mai dato indicazioni perchè non si occupa del settore giovanile. Ricordo che in una occasione ha espresso il suo dissenso sul fatto che fossi stato io a dover rispondere alla giornalista; secondo il presidente avrebbero dovuto rilasciare dichiarazioni il dirigente MUFFATTI Enrico e/o il MAINETTI Paolo".

Quanto riferito dal NOBILI risulta altresì confermato da una lettera inviata da alcuni genitori di giovani calciatori della Sondrio Calcio al giornale Centro Valle con la quale si sono lamentati del suddetto comportamento.

Si deve quindi ritenere attendibile la testimonianza del NOBILI con conseguente valore probatorio dei fatti da esso riferiti.

Tale comportamento integra la violazione da parte dei deferiti, MOSTACCHI Oriano, MAINETTI Paolo e MUFFATTI Enrico, dell'art. 1 bis, comma 1, CGS, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione delle disposizioni stabilite alla sezione 1 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2016 s.s. 16-17 della FIGC, Settore Giovanile e Scolastico il quale dispone che l'attività delle categorie di base  (piccoli amici, primi calci, pulcini ed esordienti) hanno carattere eminentemente ludico, promozionale e didattico sancito dalla FIGC e che quindi è vietato alle società ed ai loro dirigenti/tesserati di procedere ad una selezione/scrematura dei calciatori delle categorie di base nei termini indicati dal Nobili.

Risulta infine non provato il legittimo impedimento a presentarsi al rappresentante della Procura Federale da parte del deferito, MAINETTI Paolo, il quale è stato convocato per ben due volte in sede di indagini. Tale comportamento integra la violazione del disposto di cui all'Art. 1 bis comma 3 del CGS.

Ne consegue infine la responsabilità della SONDRIO CALCIO Srl, ai sensi dell'Art. 4, commi 1 e 2, del CGS in relazione al comportamento tenuto dai propri tesserati e dal proprio Presidente.

Stante la gravità dei comportamenti e delle violazioni di cui sopra posti in atto dai deferiti, si ritiene equo modulare le sanzioni nei termini qui di seguito indicati.

Per questi motivi, il Tribunale Federale Territoriale,

 

CONDANNA

- MOSTACCHI Oriano a mesi uno di inibizione,

- MAINETTI Paolo a mesi tre di inibizione,

- MUFFATTI Enrico a mesi due di inibizione;

- SONDRIO CALCIO Srl ad Euro 400,00 di ammenda.

Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.

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